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martedì 21 giugno 2011

LE CASE ALL'ESTERO E LA TASSAZIONE

Gli immobili situati all’estero producono reddito da tassare in Italia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
· immobili non locati: se lo Stato estero prevede un regime di tassazione sulla base della rendita catastale o
valore similare basato su tariffe d’estimo. In tal caso, lo stesso valore imponibile deve essere dichiarato anche
in Italia, con riconoscimento del credito di imposta (art. 165 Tuir);
· immobili locati: indipendentemente dal regime di tassazione dello Stato estero, il canone deve essere dichiarato
in Italia:
- per l’intero ammontare, se già tassato nel Paese estero, con riconoscimento del credito d’imposta (art. 165
Tuir);
- per l’importo del canone abbattuto del 15%, se non tassato nello Stato estero;
· cessione di immobili: qualora sia conseguita una plusvalenza fiscalmente rilevante [art. 67, c. 1 lett. a) e b) Tuir].
ESCLUSIONI
· Gli immobili non locati e non soggetti a tassazione nel Paese estero sulla base di
estimi catastali o simili (esempio: Francia, Portogallo, Inghilterra, ecc.) non devono
essere ricompresi nel Modello RW.
· In ogni caso, deve essere sempre verificato il superamento del limite di € 10.000,00 per
soggetto dichiarante, che può non sussistere, ad esempio, nel caso di multiproprietà.
(a) Esempio n. 1 Immobile affittato in Portogallo
Dati esempio
· Una persona fisica residente in Italia possiede da 10 anni un fabbricato in
Portogallo affittato.
· L’immobile non è suscettibile di produrre una plusvalenza tassabile in Italia in
quanto sono trascorsi oltre 5 anni dall’acquisto; tuttavia, poiché l’affitto è
tassabile, è necessario segnalare l’investimento.

-SEZIONE II:  investimenti all'estreo: RW7  (cod. stato estereo) 055-(cod. operazioni con estero) 0724- (importo, costo) 100.00,00


(b) Esempio n. 2 Seconda casa in Francia
Dati esempio
· Una persona fisica residente in Italia possiede da 2 anni un fabbricato in Francia,
che è tenuto a disposizione (casa per vacanze).
· La Francia non prevede la tassazione dei redditi fondiari ma applica un’imposta
comunale simile alla nostra Ici; pertanto, ai sensi dell’art. 70 del Tuir, la mera
detenzione del bene non è suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia.
· Il periodo di possesso, tuttavia, è minore di 5 anni e l’immobile potrebbe generare
una plusvalenza tassabile in caso di alienazione; pertanto è necessario compilare
il quadro RW.

-SEZIONE II:  investimenti all'estreo: RW7  (cod. stato estereo) 029-(cod. operazioni con estero) 0724- (importo, costo) 120.00,00


Nota1
· In linea generale, è possibile ritenere corretta l’esposizione del costo di acquisto in quanto è l’unico
dato certo che esprime in modo oggettivo l’importo dell’investimento (che dovrebbe corrispondere alla
somma a suo tempo trasferita all’estero). Tuttavia, si ritiene opportuno effettuare di volta in volta una
attenta valutazione dell’importo da indicare.


FONTE: Robero Gabrielli

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