L’attestato di certificazione energetica è un documento redatto da un professionista specializzato, il "certificatore energetico", o da un organismo preposto, sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo.
La certificazione energetica ha la funzione di attestare la prestazione e le caratteristiche energetiche di un edificio, in modo da consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge, unitamente ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell’edificio.
L’attestato di certificazione energetica ha validità per dieci anni e deve essere aggiornato quando vi siano interventi che modifichino la prestazione energetica dell’edificio o degli impianti termici.
La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, secondo la seguente scadenza temporale e nei seguenti casi:
- dal 1° settembre 2007:
- edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
- per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
- a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
- per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
- dal 1° gennaio 2008:
- contratti Servizio Energia e Servizio Energia, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
- dal 1° luglio 2009:
- trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
- dal 1° luglio 2010:
- contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.
Spicca l’obbligo di allegare, dal 1° luglio 2009, l'attestato di certificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari, tra i quali rientrano, oltre alla compravendita, la permuta, il conferimento in società, le assegnazioni ai soci in sede di liquidazione; e, comunque, tutte le altre ipotesi che prevedono l’immissione del bene nel mercato immobiliare e la sua successiva commercializzazione.
Lattestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica in caso di carenze normative da parte delle Regioni e delle Provincie) è necessario per accedere alle
agevolazioni fiscali in tema di risparmio energetico.
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