CHI SIAMO

L.B.N. Progetto Casa è un'evoluzione della classica agenzia immobiliare, ci occupiamo della gestione e compravendita di immobili, di brokeraggio di yacht di lusso e imbarcazioni di ogni genere oltre a mutui immobiliari e nautici.

Questa particolare triangolazione ci permette di avvalerci di un vasto e importante portafoglio clienti, dalla persona che vuol investire alle ditte in cerca di abitazioni da ristrutturare al cliente in cerca della prima o della seconda casa.

Ci occupiamo inoltre di perizie, pratiche catastali e certificazioni energetiche in tutto il Piemonte e la Liguria

Con Noi troverete serietà, competenza e affidabilità. contattateci con fiducia

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lunedì 30 maggio 2011

DOCUMENTI DA PRESENTARE ALLA STIPULA DELL'ATTO NOTARILE




Documenti occorrenti per le pratiche notarili
COMPRAVENDITA IMMOBILIARE

Intervento in atto di persone fisiche
Per tutti
» Carta d'identità o patente
Per tutti
» Tesserino del codice fiscale
Per tutti
» Estratto per riassunto dell’atto di nascita
Per celibi, nubili, vedovi, divorziati
» Certificato di stato libero o di vedovanza
Per coniugati, anche se separati
» Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio
Per separati e divorziati
» Sentenza/decreto di separazione o di divorzio
Per coniugati
» Copia dell’atto di separazione dei beni
Per coniugati
» Copia dell’atto di fondo patrimoniale
Per intervento di procuratore
» Copia autentica della procura
Per rappresentanza di incapaci
» Autorizzazione giudiziale
Per extracomunitari
» Permesso di soggiorno
» Intervento in atto di enti e società
Per tutti
» Documento d’identità del legale rappresentante
Per tutti
» Certificato camerale
Per tutti
» Statuto vigente
Per enti con consiglio di amministrazione
» Libro verbali con delibera firmata
Per intervento di procuratore
» Copia autentica della procura

» Documenti inerenti l’oggetto della compravendita
Titolo di acquisto
» Rogito o sentenza
Se l’acquisto è avvenuto per
successione
» Dichiarazione di successione con attestato di pagamento delle imposte

» Accettazione di eredità
Se c’è contratto preliminare
» Copia del contratto
Se è edificio condominiale
» Regolamento di condominio

» Dichiarazione amministratore di insussistenza debiti pregressi e lavori in corso
Se si tratta di unità immobiliare
» Certificato catastale e planimetria con confini

» Abilitazioni edilizie comunali rilasciate dal 1967 in avanti (licenze, concessioni, autorizzazioni, d.i.a.,permessi di costruire, pratiche di condono, licenze di abitabilità)

» Referto tecnico
Se si tratta di terreno
» Certificato catastale e planimetria con confini

» Certificato di destinazione urbanistica
Se c’è ipoteca precedente da
cancellare
» Lettera di assenso della Banca
Se c’è credito d’imposta
» Rogiti di acquisto e di rivendita della precedente “prima casa”

» Memo per l’atto di compravendita
»
Verificare il regime patrimoniale coniugale del venditore alla data del suo acquisto
»
Verificare l’accettazione di eredità se l’acquisto è avvenuto per successione
»
Verificare completezza versamenti per pratiche di condono edilizio
»
Verificare regolarità iter condono edilizio per edifici soggetti a vincolo
»
Verificare metratura aree di pertinenza
»
Verificare esistenza di inquilini o aventi diritto a prelazione
»
Verificare se ci sono presupposti per agevolazioni per acquirente
»
Verificare si ci sono presupposti per credito d’imposta per acquirente
RICORDARSI CONFORMITA' PLANIMETRICA E CERTIFICATO ENERGETICO

giovedì 26 maggio 2011

DIRITTI E DOVERI DEL CONDUTTORE (AFFITTUARIO)



Salvo quanto detto poc’anzi, le principali obbligazioni del conduttore, ai sensi dell’art. 1587 e ss. del codice civile, sono: prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia (cfr. art. 1176 c.c.) nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze (con il divieto, pertanto, di mutare la destinazione pattuita o quella insita nella natura della res medesima), nonché far pervenire al locatore il corrispettivo nei termini convenuti (come si approfondirà in prosieguo, si tratta del canone di locazione, anche detto comunemente “affitto”, “pigione” o simili). Nel rinviare agli artt. 1588 e 1589 c.c. circa le regole in caso di perdita o deterioramento della cosa (a seconda che la causa sia imputabile al conduttore o meno) e agli artt. 1592 e 1593, rispettivamente, per le ipotesi di miglioramenti e di addizioni apportati dal conduttore al bene durante la locazione, è interessante approfondire quanto disposto dall’art. 1590 in merito all’obbligo di restituzione. Il conduttore è tenuto a riconsegnare la cosa al locatore “nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa in conformità del contratto”. Il codice, poi, introduce la presunzione relativa (ossia da intendersi salvo prova contraria) della ricezione della cosa “in buono stato di manutenzione”, da parte del conduttore per l’evenienza che le parti abbiano omesso si redigere la suddetta descrizione.

DIRITTI E DOVERI DEL LOCATORE (PROPRIETARIO)



Il primo obbligo che incombe sul locatore, ai sensi dell’art. 1575 c.c., è quello di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione. Sotto questo profilo, meritano particolare attenzione le specificazioni di tale disposizione contenute all’art. 1578 e ss. c.c. in tema di vizi della res: nel caso in cui quest’ultima, già al momento della consegna, presenti vizi talmente gravi da diminuirne in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, è data al conduttore la facoltà di scegliere tra la risoluzione del contratto e una riduzione del corrispettivo, purché non si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili. Qualora i vizi siano di entità tale da costituire addirittura pericolo per la salute del conduttore o dei suoi familiari o dipendenti, il conduttore può ottenere la risoluzione del contratto, a prescindere dalla circostanza che i vizi medesimi gli fossero noti, nonostante qualunque rinunzia.
Altra obbligazione che compete al locatore è quella di mantenere la cosa locata in stato da servire all’uso convenuto (cfr. art. 1575 c.c.). Anche in merito a questo obbligo il legislatore ha ritenuto opportuno dettare delle regole volte a individuare più nel dettaglio i compiti del locatore. Ai sensi dell’art. 1576 c.c., costui è tenuto a eseguire tutte le riparazioni necessarie, fatte salve solo quelle di piccola manutenzione, che sono a carico del conduttore; a meno che le parti non raggiungano un accordo diverso, a quest’ultimo spetterà accollarsi anche spese di conservazione e di ordinaria manutenzione qualora la locazione abbia ad oggetto una cosa mobile. Allorché, poi, si presenti la necessità di effettuare delle riparazioni, ove eccedano l’ordinaria amministrazione, di regola il locatario dovrà semplicemente avvisare il locatore (cfr. art. 1577 c.c.).
Sempre al fine di assicurare il pieno e continuativo godimento da parte del conduttore, il codice prevede, da un lato, il divieto per il locatore di compiere sulla cosa innovazioni che diminuiscano il godimento da parte del conduttore e, dall’altro lato, che le riparazioni urgenti possano essere eseguite direttamente dallo stesso, salvo rimborso da parte del proprietario, purché gliene sia data contestuale comunicazione. Sotto quest’ultimo profilo, inoltre, il legislatore impone al conduttore di tollerare le eventuali riparazioni che non possano essere rimandate a un momento successivo rispetto alla scadenza del contratto; se, però, l'esecuzione delle riparazioni medesime si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entità del mancato godimento. A tutela, infine, delle legittime esigenze abitative del locatario, a prescindere dalla durata della locazione, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte dell’immobile in cui vivono il conduttore e la sua famiglia, il medesimo può ottenere lo scioglimento del contratto, sulla base di una prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice (cfr. art. 1584 c.c.).
Il locatore, infine, deve assicurare al conduttore il pacifico godimento della cosa durante tutto l’arco temporale della locazione; meritano attenzione, in proposito, le regole dettate dagli articoli 1585 e 1586 del codice civile, dedicati, rispettivamente, alle molestie di terzi idonee a diminuire l'uso o il godimento del bene e alle pretese avanzate da chi ritiene, a torto o a ragione, di avere acquistato dei diritti sulla cosa locata.

martedì 24 maggio 2011

LA MAPPA INTERATTIVA DEI PREZZI E DEGLI AFFITTI IN 40 CITTA' ITALIANE




Ciao! Ho trovato questo simpatico link con i prezzi non solo della vendita ma anche dell'affitto in 40 città italiane!

magari non è affidabile al 100% ma può aiutare a dare un'idea di massima!

Comunque:
Non smetterò mai di ripeterlo  per una valutazione più corretta e reale rivolgetevi ad un proffesionista immobiliare della Vostra zona (dove si trova l'immobile) !!!

Prezzi vendita e locazione in 40 città italiane

lunedì 23 maggio 2011

IL VALORE DELLA TUA CASA IN QUATTRO MOSSE


Sei curioso di sapere quanto vale all'incirca la tua casa?

la cosa migliore da fare è quella di contattare un esperto del settore e farti fare una valutazione ma se vuoi avere solo un'idea di massima, perchè sul valore di una proprietà giocano molti fattori, che devono assolutamente essere valutati in loco, clicca questo link e saprai quanto può valere il tuoi immobile.
Ma ricorda sempre meglio un professionista immobiliare locale.



giovedì 19 maggio 2011

CALCOLO APPROSSIMATIVO DELLE SPESE NOTARILI D' ACQUISTO




Cari amici molti si chiedono quanto andranno a pagare di Notaio al momento dell'atto,

ovviamente ci sono diversi fattori da tenere presente.

La cosa migliore rimane quella di farsi fare 3 preventivi da notai della vostra zona e poi decidere il più conveniente.

Ma ho scoperto un link dove in maniera approssimativa si possono calcolare a priori le spese , con in mano i dati richiesti potrete farvi un'idea di massima magari da comparare ai Vostri preventivi, utile anche ai miei colleghi. Cliccate qui sotto per calcolare le Vostre eventuali spese:

Calcolo spese notarili per atto immobiliare