CHI SIAMO

L.B.N. Progetto Casa è un'evoluzione della classica agenzia immobiliare, ci occupiamo della gestione e compravendita di immobili, di brokeraggio di yacht di lusso e imbarcazioni di ogni genere oltre a mutui immobiliari e nautici.

Questa particolare triangolazione ci permette di avvalerci di un vasto e importante portafoglio clienti, dalla persona che vuol investire alle ditte in cerca di abitazioni da ristrutturare al cliente in cerca della prima o della seconda casa.

Ci occupiamo inoltre di perizie, pratiche catastali e certificazioni energetiche in tutto il Piemonte e la Liguria

Con Noi troverete serietà, competenza e affidabilità. contattateci con fiducia

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venerdì 12 agosto 2011

COME E QUANDO REGISTRARE I CONTRATTI D'AFFITTO


 
 
QUALI CONTRATTI DEVONO ESSERE REGISTRATI ?

La L. 449/97, art. 21 co.18, ha introdotto l'obbligo della registrazione per tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno.

ENTRO QUANDO DEVONO ESSERE REGISTRATI ?
Per i contratti di locazione di beni immobili, ed esclusivamente per questi, è prevista l'autoliquidazione da parte del contribuente. La registrazione del contratto ed il pagamento dell'imposta vanno fatti entro 30 giorni dalla data degli atti (o dall’inizio della loro esecuzione, in caso di contratto verbale)

A QUANTO AMMONTA L'IMPOSTA ?
L'imposta di registro è pari al 2 % del canone annuo, con un minimo di € 67.

ENTRO QUANDO VA FATTO IL PAGAMENTO ?
Il pagamento dell'imposta vanno fatti entro 30 giorni dalla data degli atti. 
Il pagamento dell'annualità successiva va effettuato entro il ventesimo giorno dalla data di scadenza annuale. 

A CHI SPETTA IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ? 
Il pagamento spetta al locatore ed al conduttore in parti uguali, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell'intera imposta.

ESISTONO DEGLI SCONTI ?
Per i contratti di locazione (e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale la stessa legge prevede la facoltà di corrispondere al momento della registrazione l'imposta di registro commisurata all'intera durata del contratto, oppure di versarla anno per anno. Chi sceglie la prima ipotesi ha diritto ad una detrazione dell'imposta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.
Es:
 



 Durata contratto (anni)

Metà del tasso di interesse legale 

Detrazione % 

 6

 1,25 

7,5 

 5

1,25

 6,25

 4

 1,25

 5

 3

 1,25

 3,75

 2

 1,25

 2,5

Se il contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo relativo all'intera durata del contratto, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quelle in corso.

QUALI SONO LE SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO 
Nuove sanzioni in vigore dal 01/04/1998 (art.1 D. Lgs. 473/1997).
Dal 1/4/1998, in caso di ritardato pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione, si applicano le seguenti soprattasse:
bullet
versamento effettuato tra il 21° ed il 50° giorno: soprattassa del 15%; 
bullet
versamento effettuato tra il 51° ed il 1° anno: soprattassa del 20%; 
bullet
versamento effettuato oltre il 1° anno: soprattassa del 30%. 
bullet
sono inoltre dovuti gli interessi del 2,5% annuo sull'imposta dovuta


DOVE SI VERSA L'IMPOSTA ?
Dal 1° gennaio 1998 sono stati soppressi i servizi di cassa degli uffici I.V.A. e Registro e quindi tutti i versamenti che prima venivano effettuati presso quegli uffici devono essere eseguiti presso gli sportelli delle banche e dei concessionari della riscossione (ex esattorie) e presso gli uffici postali.
I versamenti devono essere effettuati compilando l'apposito mod. 23 disponibile presso tutti gli istituti bancari utilizzando i seguenti codici tributo e causali:

Codici tributo :
115T - imposta di registro per i contratti di locazione fabbricati-prima annualità (2% prima annualità);
112T - imposta di registro per contratti di locazione fabbricati-annualità successive (2% annualità successive);
107T - imposta di registro per contratti di locazione fabbricati-intero periodo;
114T - imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti);
108T - imposta di registro per affitto fondi rustici
671T - Soprattassa
731T - Interessi 
Causali
RP Prima annualità
RC Annualità successive
L'ufficio al quale va inviato il conto corrente e' quello presso il quale è stata effettuata la prima registrazione.
ATTENZIONE!
Sul modello F23 deve essere indicato sempre il codice dell'ufficio presso il quale si intende registrare il contratto.
Cosa serve per la registrazione
La registrazione di un atto privato può essere effettuata in qualsiasi ufficio dell'Agenzia (quindi non nell'ufficio di competenza territoriale rispetto al proprio domicilio fiscale), scelto tenendo presente solo la propria comodità, ma è importante recarvisi avendo già con sé:
- un originale e una fotocopia (o più originali) dell'atto da registrare
- marche da bollo da 10,33 euro da applicare su originali e copie ogni quattro facciate scritte e comunque ogni 100 righe
- lo stampato meccanografico per la richiesta di registrazione - mod. 69 (che si può prendere in ufficio, compilarlo e consegnarlo contestualmente ma è disponibile anche sul sito www.agenziaentrate.gov.it alla voce modulistica)
- l'elenco atti presentati per la registrazione - modello RR (la cui compilazione, anche questa effettuabile contestualmente, non è obbligatoria, com'è ovvio se l'atto è uno)
- attestato di versamento mod. F23 in originale.

Ravvedimento
Nel caso in cui le parti presentano il contratto oltre il termine fisso stabilito, contestualmente all'imposta di registro va versata la sanzione pari a:
- 15 per cento in caso di ritardo inferiore ai trenta giorni
- 24 per cento in caso di ritardo dal mese all'anno
- 120 per cento oltre l'anno di ritardo
oltre gli interessi di legge da versarsi utilizzando il modello F23 con il codice tributo 731T.

DOVE SI REGISTRANO I CONTRATTI ?
La registrazione degli atti va fatta  all'ufficio del Registro. Oltre all'atto occorre presentare l'attestazione di pagamento (mod. F23), la richiesta di registrazione nonché un modello con la distinta degli atti presentati con la relativa liquidazione e indicazione del versamento.
Per le successive registrazioni l'ufficio al quale va inviato il conto corrente e' quello presso il quale è stata effettuata la prima registrazione.

I CONTRATTI DI COMODATO
I contratti di comodato di beni immobili scritti (redatti come atto pubblico, con scrittura privata o non autenticata) sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di 129,12 euro.
I contratti di comodato in forma verbale (sia di beni immobili che mobili) non sono soggetti all'imposta di registro
 

Se cambia l'inquilino
Per le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta si paga nella misura fissa di 51,65 euro (codice tributo 110T) entro trenta giorni dalla cessione stessa.
Per le cessioni con corrispettivo l'imposta è pari al 2 per cento dei canoni ancora dovuti, da corrispondere negli stessi termini e con lo stesso codice tributo.
Entro venti giorni dal pagamento, il contribuente sarà tenuto a presentare o a spedire all'ufficio in cui aveva effettuato la registrazione il modello F23 attestante l'avvenuto versamento e una lettera in carta libera in cui si comunica l'avvenuta cessione.

Se cambia il proprietario
Non è necessario alcun adempimento.

Risoluzione anticipata
Se il contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo relativo all'intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.
Per effettuare la risoluzione anticipata, il contribuente dovrà corrispondere un'imposta pari a 51,65 euro da versare mediante modello F23 con il codice tributo 113T entro trenta giorni dalla risoluzione anticipata. Entro venti giorni dal pagamento, il contribuente sarà tenuto a presentare o a spedire all'ufficio in cui aveva effettuato la registrazione il modello F23 attestante l'avvenuto versamento.

Proroga del contratto
Se si decide, alla scadenza, di prorogare il contratto sarà sufficiente versare il 2 per cento del canone annuo con un minimo di 52 euro, entro trenta giorni dalla scadenza del contratto. Il versamento dovrà essere effettuato mediante modello F23 utilizzando il codice tributo 114T, sia se si paga per la prima annualità sia se si paga in un'unica soluzione (cosa che va specificata nella descrizione). Anche in questo caso, come in quello della risoluzione anticipata, entro venti giorni dal versamento, sarà obbligatorio presentare all'ufficio in cui è stato registrato il contratto il modello F23 in originale.
Per annualità di proroga s'intende la prima annualità dopo la scadenza dei quattro anni (per i contratti a uso abitativo "4 + 4") o dei sei anni (per i contratti di locazione a uso commerciale). In caso di contratto annuale s'intende ogni annualità successiva alla prima.
Le altre annualità sono considerate "rinnovo". E' importante indicare sul modello F23, nel campo "descrizione", la decorrenza e la scadenza del periodo di proroga che dovrà avere durata pari a quattro anni (per i contratti a uso abitativo), a sei anni (per le locazioni commerciali) e a un anno (per i contratti annuali). Fanno eccezione a questa regola i contratti "3+2" a canone convenzionato.

Rinnovo del contratto
Entro trenta giorni dalla scadenza annuale, per i contratti pluriennali, in caso di rinnovo, è obbligatorio versare l'imposta del 2 per cento sul canone annuo eventualmente aggiornato dall'Istat. Il versamento dovrà essere effettuato mediante modello F23 utilizzando il codice tributo 112T. Non vi è obbligo di presentazione del modello di pagamento.

Ricontrattazione del canone
Non essendo prevista questa ipotesi nei contratti standard, sarà necessario annullare il vecchio contratto e stipularne uno nuovo con lo svantaggio che quest'ultimo decorrerà nuovamente dal momento della stipula per tutto il periodo pattuito, senza considerare i periodi già decorsi nel precedente contratto.

Adeguamento Istat
Se il contratto prevede un adeguamento Istat, l'imposta di registro deve essere corrisposta tenendo conto dello stesso. Soltanto in caso di pagamento in un'unica soluzione non se ne tiene conto. Se non si è ancora in possesso del dato Istat relativo al periodo in cui si effettua la registrazione, è possibile utilizzare l'ultimo indice disponibile.

Locazione di immobile arredato
La circolare n. 15 del 2002 prevede che qualora il rapporto contrattuale di locazione, relativo a un immobile registrato, fosse scisso in due distinti contratti, riguardanti rispettivamente l'immobile e l'arredo in esso contenuto si hanno, ai fini fiscali, due fattispecie imponibili diverse. Si configura quindi un unico contratto con due negozi giuridici che ai fini fiscali saranno trattati diversamente. In questo caso avremo quindi:
un'imposta del 2 per cento con un minimo di 52 euro per la parte che riguarda l'immobile da versare con il codice tributo 115T
un'imposta del 3 per cento per l'arredo da corrispondere in un'unica soluzione all'atto della registrazione con il codice tributo 109T per un importo minimo di 129,11 euro.

Garanzia fidejussoria
L'imposta di registro sulla fideiussione è dovuta soltanto se la polizza fidejussoria è stata stipulata da un soggetto diverso dalle parti contraenti. Nel caso in cui è una delle parti a prestare la garanzia fidejussoria, quindi, non è dovuta alcuna imposta. Se la garanzia è prestata da un soggetto diverso, allora è dovuta un'imposta pari allo 0,50 per cento dell'importo della fideiussione da corrispondere una tantum (ha una copertura pari alla durata del contratto e si versa tutta in corrispondenza della prima registrazione) con il codice tributo 109T mediante modello F23. L'importo da garantire è costituito dal canone annuo più le spese, moltiplicati per il numero di anni di durata della locazione escluse le proroghe.


FONTE: http://www.tutelati.it/registra.htm#ENTRO

lunedì 1 agosto 2011

STORIA DI UN AGENTE IMMOBILIARE ALLE PRIME ARMI II PARTE




Nei mesi successivi mi ritrovai spesso nella stessa situazione, finendo per abituarmi a quel tipo di mansioni che mi erano state affidate. A dire il vero la cosa non mi spiaceva affatto, alcune di loro erano persone assai gradevoli e con una grande finezza di linguaggio e in certi casi anche una discreta cultura. Del resto , sono certa che per richiedere certi pagamenti a “prestazione” non bastasse solamente saper gestire un paio di parti del corpo ma soprattutto saper usare il cervello senza il quale “quelle certe parti” non sarebbero tanto diverse ne più preziose o , per dirla più chiaramente: meglio retribuite.
Mi capitava spesso di incontrare la Signora G. a spasso per Via XX Settembre, durante l’inverno, essa sfoggiava un visone nero che quasi strisciava a terra, trascinandosi dietro un po’ delle cicche buttate dai passanti. Come mi appariva bella, portava i capelli corti , taglio a maschietto, gli occhi appena truccati e pochi gioielli, mi sembrava una gran dama, davvero elegante eppure null’altro era che una prostituta. Ella aveva il dono di affascinarmi ogni volta che mi salutava, la sua presenza pareva offuscare quella delle altre donne, anche di quelle che , seppur vantando un lavoro meno imbarazzante ,per così dire, potevano affermare che, almeno ufficialmente per soldi loro “non la davano” però guai a quel povero disgraziato che per almeno tre volte di seguito non le portava a cena proprio in quel famoso ristorante dove ai pian superiori, la Signora G. ,con più maestria e fascino, alla stessa cifra , invece che cenare , proponeva menù molto più sontuosi e sicuramente meno impegnativi per lo meno dal punto di vista sentimentale.
La Signorina L. invece era tutta un’altra cosa, donna assai prosperosa e appariscente soleva adornare i suoi capelli color platino con una buffa coroncina, mania che le era rimasta quando la crisi economica la spinse dall’appartamento di lusso al marciapiede di strada, infatti per alcuni anni a venire mi capitò assai spesso di incrociarla mentre lei con il suo viso da “diva del bel Paese” stava all’angolo di uno dei più malfamati marciapiedi del centro storico, sempre adorna della sua coroncina e spesso vestita di bianco, angelo tra i demoni della prostituzione. Lei si vantava di avere una seconda vita a Roma e di essere stata l’amate di un famoso regista, cosa che a mio avviso poteva anche essere vera, del resto possedeva tutte le doti necessarie per attirare gente del mondo dello spettacolo. Oltre a svettare di una trentina di centimetri sopra la mia testa , vantava un senso enorme comunque appropriato al suo sedere , lunghi capelli biondi incredibilmente naturali e una splendida vita sottile, insomma un corpo da diva, peccato che lei a differenza della Signora G. non potesse vantare lo stesso cervello e la stessa innata eleganza.
Proprio nel periodo del boom dei cellulari lei ne sfoggiava uno di dimensioni apocalittiche , impossibile da portare in una borsa normale ma gestibile solo con un trolley. Cambiava spesso numero di telefono, almeno una volta al mese quasi sempre alla scadenza del suo contratto d’affitto. Questo mi costringeva a cercarla ripetutamente facendole la posta sotto il portone, mi sentivo una sorta di novello “Bravo Manzoniano” solo che invece di impedire matrimoni impedivo morosità.

Devo dire che quel periodo divenne uno dei più originali e trasgressivi della mia vita, seppur detestando cordialmente i miei datori di lavoro provavo un certo piacere nell’andare a lavorare, del resto ogni giorno era una nuova avventura che fosse in un appartamento con contratto uso “ puttane ria” ..a no si dice foresteria… o in una villa di lusso attrezzata per ospitare una simpatica quanto illegale piantagione di marijuana .
Ho citato la marijuana? Ebbene sì tutto cominciò all’inizio della primavera, un cliente abituale dell’ufficio aveva un appartamento libero da affittare proprio sotto il lussuoso alloggio della sua anziana, quanto nobile madre.
R. era un ragazzo di circa quindici anni più grande di me, appartenente alla fantomatica “Genova bene” era sposato da alcuni anni con la figlia di un importante quanto noto funzionario statale e aveva il pregio di essere assai grazioso e gentile. Non nascondo che tra di noi c’era un certo feeling, ci giravamo attorno come due cani che si annusano il sedere, forse non Vi sto dando un’immagine molto romantica ma di fatto la situazione era proprio quella. Io ero giovane, lui pure ..ma meno di me, io ero carina, lui pure, ma meno di me, io ero simpatica… lui pure forse più di me, io ero libera lui decisamente meno di me! Questa piccola ma fondamentale differenza ci impedì di approfondire la nostra conoscenza rimanendo comunque ottimi e sinceri amici anche per alcuni anni a venire.
Quella primavera il mio sventurato amico si rivolse al mio principale confidando che ,come era avvenuto già un paio di volte, egli potesse trovare un buon inquilino per il suo alloggio. Mai fiducia fu più mal riposta!
Escludendo le solite meretrici e un paio di loschi figuri che si aggiravano per l’ufficio , il mio capo fu costretto a mettere un’inserzione su un noto quotidiano locale. In breve fummo assaliti da numerose richieste. Credo che lui avesse una sorta di calamita per la gente avvezza a strani intrallazzi, fu così che potendo scegliere tra una giovane coppia in cerca della prima casa, un paio di gentiluomini cacciati dalle mogli, alcuni ragazzotti alla ricerca di un piè da terre e una coppia sulla quarantina senza referenze, Egli ,senza indugio alcuno, sottopose a R. quest’ultimi dandone personali garanzie, spendendo fiumi di incomprensibili parole e di smaglianti sorrisi.
R. , ingenuamente o forse per sfinimento decise per la coppia sulla quarantina , che già dopo un mese si era sistemata nel bell’alloggio vicino al mare.

Devo dire che per i primi mesi tutto sembrò andare per il meglio, la coppia pagava e non arrecava nessun tipo di disturbo alla dolce madre di R, sembrava quindi, che per una volta il mio capo fosse riuscito a concludere un affare senza assurde complicazioni. Quanto mi sbagliavo!!
Una bella mattina di fine agosto ricevetti una strana telefonata da R. nella quale con fare perplesso mi invitava a raggiungerlo presso l’abitazione della madre.
Da li a una quarantina di minuti, dannato traffico metropolitano, facevo capolino dal terrazzo del secondo piano assieme al mio caro amico:
“che ti sembra?” mi chiese evidentemente turbato,
“che dirti… se non vado errando…mi sembra marijuana” risposi io un po’ divertita,
“ecco appunto , quello che sembrava a me e ora che facciamo? A mia madre ho detto che erano fiorellini esotici”
Del resto che può saperne un’attempata vecchietta, seppur arzilla, di droghe coltivate al posto delle margherite?
L’unica cosa che mi venne in mente era l’antico rimedio di mia zia Nanda contro i mici in calore che soggiornavano ogni primavera sotto il suo balcone.
“Acqua e ammoniaca!”
Così facemmo, riempimmo alcune bottiglie e le rovesciammo al piano sottostante, probabilmente causando una grave perdita economica per la baldanzosa coppietta, che in effetti, due mesi dopo smise di pagare l’affitto e lasciò finalmente libero il grazioso alloggio.

Ma le stranezze non erano finite, solo una settimana dopo una coppia si presentò presso l’ufficio e con tono assai stizzito volle incontrare la “sacra coppia”. Io che nulla ero se non una segretaria li feci accomodare nella pretenziosa sala d’attesa, che io simpaticamente definivo “l’anticamera delle fregature” . Il mio Capo li ricevette con non poco e malcelato fastidio. Dopo aver chiuso la porta, perché io non potessi ascoltare, cominciarono a discutere. Certo è che non fu una leggera porta da cantiere a impedire che urla e improperi giungessero fino al mio ufficio. La “sacra coppia” questa volta non era riuscita a trovare di meglio che vendere per ben due volte lo stesso box. La scusa , e io qui avrei voluto seppellirmi, nell’udire certe frasi fu:
“ma intanto è un box doppio dove è il problema?”
Capite!!! Intanto ci stavano due macchine quindi nessun problema…..e poi insomma era solo un box, mica un appartamento, una soluzione si sarebbe trovata, a discapito ovviamente di tutti tranne che della “sacra coppia”…e infatti fu così, trattenute le caparre e le varie mediazioni, il suddetto box, fu poi rivenduto ad una terza persona a cifra più alta e con un guadagno assai più cospicuo , fu in quell’occasione, mentre per la terza volta battevo a macchina il compromesso per il famigerato box, decisi che era venuto il momento di fuggire da quella sottospecie di “agenzia mediatrice di squallore” e cominciare a cercare un nuovo lavoro.

giovedì 30 giugno 2011

CALCOLA DA SOLO L'IRPEF!!



Ciao a Tutti

L'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) è nata con la riforma tributaria del 1973. Un'altra riforma approvata nel 2003 stabilisce la sua sostituzione con l'Ire (imposta sul reddito): in realtà però il cambiamento di nome non è mai divenuto effettivo e tutti documenti ufficiali, compresi i modelli di dichiarazione, continuano a parlare di Irpef. Sono soggette all'Irpef le persone fisiche e in alcuni casi le società, che però la versano attraverso i soci. Chi risiede in Italia paga sui redditi prodotti in patria o all'estero, mentre i non residenti pagano per i redditi prodotti nel territorio italiano. Il gettito Irpef complessivo è di circa 130 miliardi di euro l'anno, oltre un terzo del totale delle entrate tributarie complessive. 

L'Irpef è un'imposta progressiva: la percentuale del prelievo aumenta in base al reddito. In passato questa progressività era ottenuta con aliquote e scaglioni. In seguito sono stati inseriti altri elementi come le detrazioni e più recentemente il sistema di deduzioni noto come "no tax area". Nel 2007 si è tornati alle detrazioni. La conseguenza di queste continue innovazioni è che anche in casi relativamente semplici non è facilissimo farsi un'idea dell'imposta dovuta mediante un semplice calcolo con carta e penna. Ad esempio con il sistema in vigore nel 2006 le aliquote venivano applicate su un imponibile ridotto dalla deduzione (tanto maggiore quanto più il reddito è basso): proprio determinare l'importo della deduzione risulta un po' laborioso. Dall'anno seguente invece le detrazioni, variabili, riducono l'imposta calcolata in base alle aliquote. Questo sito vuole offrire la possibilità di valutare con un colpo d'occhio il peso dell'Irpef: comprende quindi solo gli elementi base, la situazione lavorativa e quella familiare, tralasciando altri sgravi fiscali ai quali il singolo contribuente può avere diritto.
cliccando questo semplice link troverete il modo di calcolare la Vostra Irpef

CLICCA QUI PER IL CALCOLO

semplice e utile :)

OPPURE FALLO MANUALMENTE SEGUENDO QUESTO SCHEMA:

La procedura di calcolo dell'Irpef 2011

1) Individua tutte le tue fonti di reddito relative all'anno fiscale 2011;
2) Per ciascuna fonte di reddito ricava il reddito lordo percepito nel 2011;
NB: lavoratori dipendenti e pensionati debbono riferirsi alla retribuzione lorda e non al netto mensile percipito. La voce in busta paga o nella pensione è "Totale compenze".
3) Somma tutti i redditi lordi percepiti nel 2011 otterrai l'imponibile Irpef lordo;
4) All'imponibile Irpef lordo sottrai tutti gli oneri deducibili e la deduzione relativa all'abitazione principale. Otterrai l'imponibile Irpef netto;
5) Lo scaglione Irpef che contiene il tuo imponibile Irpef netto è detto scaglione di riferimento;
NB: per identificare il tuo scaglione consulta la tabella degli scaglioni e delle aliquote Irpef 2011 nel paragrafo successivo.
6) A ciascun scaglione Irpef di riferimento è associata un'imposta fissa e una variabile, quest'ultima è calcolata applicando l'aliquota dello scaglione di riferimento esclusivamente sul reddito che ne supera la soglia inferiore;
NB: per identificare la soglia inferiore dello scaglione di riferimento consulta la tabella degli scaglioni e delle aliquote Irpef 2011 nel paragrafo successivo.
7) La tua imposta Irpef lorda si calcola sommando l'imposta fissa dello scaglione di riferimento con quella variabile;
8) Ottenuta l'imposta Irpef lorda si calcola quella netta sottraendo tutte le detrazioni fiscali a cui si ha diritto;
9) L'imposta Irpef netta rappresenta l'importo da pagare all'Agenzia delle Entrate come Irpef 2011.

Tabella degli scaglioni e aliquote Irpef 2011

A seguire la tabella degli scaglioni e delle aliquote Irpef relative all'anno di imposta 2011:
Scaglioni reddito 2011 Aliquota Irpef lordo 2011
da 0 a 15.000 euro 23% 23% del reddito
da 15.000,01 a 28.000 euro 27% 3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
da 28.000,01 a 55.000 euro 38% 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
da 55.000,01 a 75.000 euro 41% 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
oltre 75.000 euro 43% 25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro


Sandra Pellizzari


FONTE:IRPEF.INFO

venerdì 24 giugno 2011

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA


ATTENZIONE

In base al Decreto del 17 dicembre 2010, n. 256 (pubblicato nella GU n. 27 del 3 febbraio 2011), è in vigore dal 18 febbraio 2011 il Regolamento del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.

I mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:
1. età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);
2. un reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
3. non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati.

Per leggere il testo del decreto, cliccare qui.
» ACQUISTO "PRIMA CASA"
Nel caso di acquisto della "prima casa" è prevista una serie di agevolazioni:
  • l'imposta di registro, o in alternativa l'Iva, si paga con aliquota ridotta;
  • le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
Per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari.
Lo sconto fiscale vale anche per l'acquisto di pertinenze, sia pure effettuato con atto separato, ma con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
  • C/2, cantina o soffitta;
  • C/6, box o posto auto;
  • C/7, tettoia chiusa o aperta.
I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono:






ABITAZIONE
  • non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, in "Gazzetta Ufficiale" 218 del 27/08/1969, mentre non è rilevante la categoria catastale;
  • deve essere ubicata nel Comune dove l'acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall' acquisto (il termine è stato elevato da 12 a 18 mesi dal 1° gennaio 2001), oppure nel Comune in cui l'aquirente svolge la propria attività;
  • se l'acquirente si è trasferito all'estero per lavoro, l' immobile deve essere situato nel Comune ove ha sede o esercita l'attività l'azienda da cui dipende;
  • l'immobile può essere ubicato in qualsiasi Comune del territorio italiano se l'acquirente è cittadino italiano residente all'estero (iscritto all'AIRE, anagrafe degli italiani residenti all'estero);
  • per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari, tant'è che può essere acquistata con le agevolazioni "prima casa" anche un'abitazione affittata o da affittare dopo l'acquisto (circolari n. 38 del 12 agosto 2005, n. 19/E del 1° marzo 2001 e n. 1/E del 2 marzo 1994).
ACQUIRENTE
L'acquirente, o gli acquirenti, devono dichiarare nell'atto di compravendita:


  • di non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
  • di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.
  • di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l'immobile da acquistare, qualora già non vi risieda.
    Se il Comune ritarda il trasferimento della residenza, i termini di decorrenza per fruire dei benefici fiscali possono prorogarsi oltre i 18 mesi. Per la Cassazione, infatti, il termine di 18 mesi è considerato "meramente sollecitatorio" e non perentorio (ordinanza n. 3507 dell' 11 febbraio 2011).

Queste tre condizioni devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell'atto di compravendita. Se per errore sono state omesse, si può rimediare mediante atto integrativo in cui viene esplicitamente dichiarata la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per fruire delle agevolazioni fiscali.
Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune dove si trova l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
PERDITA DELLE
AGEVOLAZIONI

L'acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando:
  • le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false;
  • non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto;
  • vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 15 marzo 2011 fornisce chiarimenti sulla decadenza dall'agevolazione fiscale "prima casa", nella particolare ipotesi di successione con un solo immobile e più beneficiari.


La decadenza dell'agevolazione comporta il recupero delle imposte nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% delle maggiori imposte dovute, oltre gli interessi di mora.
Precisamente:
- il residuo 4% di imposta di registro o il 6% di iva;
- l'imposta ipotecaria del 2%;
- l'imposta catastale dell'1%.
Viene applicata, inoltre, una soprattassa del 30% e sono dovuti gli interessi legali del 2,5% dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007, del 3% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, dell'1% dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, dell'1,5% dal 1° gennaio 2011.
Il contribuente può sanare il debito con il Fisco se, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, versa le imposte dovute più interessi e soprattassa ridotta ad 1/4 (un quarto).
Per la vendita della casa entro 5 anni dall'acquisto, oltre al ricalcolo delle imposte con l'applicazione delle aliquote ordinarie ed alla sanzione del 30%, è dovuta la tassazione con aliquota del 20% sulle plusvalenze, ma solo se l'immobile non sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di detenzione dell'abitazione.


Perdita delle agevolazioni fiscali e sue conseguenze
Motivi che determinano
la perdita
della agevolazione

  • False dichiarazioni rese nell'atto di acquisto
  • Mancato trasferimento della residenza nei tempi previsti
  • Vendita prima dei 5 anni dell'immobile acquistato con agevolazioni,
    a meno che entro 1 anno non se ne acquisti un altro

Conseguenze derivanti
dalla perdita
della agevolazione

  • Pagamento delle imposte in misura ordinaria
  • Sanzione del 30% sulle maggiori imposte dovute
  • Pagamento degli interessi di mora
CONTROLLI E VERIFICHE L'Ufficio delle Entrate competente per territorio può esercitare l'azione di controllo e verifica sulla sussistenza dei requisiti "prima casa", entro il termine massimo di tre anni. Il periodo si calcola a partire dallo scadere del termine previsto per soddisfare le richieste stabilite dalla legge. I tre anni decorrono quindi: - dalla data dell'atto di acquisto per le false dichiarazioni rilasciate sul possesso dei requisiti richiesti; - dallo scadere del termine dei 18 mesi previsto per il trasferimento della residenza nel nuovo comune se al momento dell'acquisto si abitava in altra località; - dalla data di cambio di residenza per la vendita della casa entro cinque anni dall'acquisto, senza ricomprarne un'altra nei dodici mesi successivi. Per poter procedere all'accertamento l'Ufficio delle Entrate deve portare prove circostanziate. I NUOVI BENEFICIARI circolare n. 19/2001 Questi i nuovi beneficiari delle agevolazioni, in base alla circolare n. 19 del 2001.
  • Chi, riacquistando una prima casa, ne ha venduto una comprata da un' impresa prima del 22 maggio 1993 con l' Iva al 2% o 4%, o di cui era assegnatario in cooperativa edilizia, anche prima del 30 dicembre 1993.
    In tali casi deve dimostrare che alla data di acquisto o di assegnazione dell'immobile alienato era in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa allora vigente in materia di acquisto della prima casa e che la vendita è avvenuta entro un anno dal riacquisto.
  • Chi ha fatto costruire in proprio, con contratto di appalto, l'antecedente prima casa da un' impresa, anche prima del 22 maggio 1993.
    Il contratto di appalto dovrebbe essere scritto e registrato e, alla data di consegna dell'immobile alienato, il contribuente deve essere stato in possesso dei requisiti allora previsti dalla legge per l'acquisto della prima casa.
  • Chi, riacquistando una prima casa, ne ha donato una acquistata dopo il 24 aprile 1982 con i benefici prima casa o con Iva ridotta, purché la donazione sia avvenuta entro un anno dal riacquisto.
  • Chi ha dato in permuta una prima casa, in cambio di una nuova. In tal caso la detrazione va calcolata non in base all' imposta di registro pagata per la permuta (che riguarda due immobili), ma in modo proporzionale rispetto all'unico immobile interessato.
  • Chi acquista una prima casa in comproprietà, fino al limite dei tributi pagati a titolo di registro o Iva dal singolo comproprietario per la propria quota.
  • Chi acquista un immobile non ultimato, a condizione che, una volta ultimato, non sia da considerare "di lusso".
  • Chi vende una casa ereditata o avuta in donazione, qualora il defunto o il donatore l'abbia acquistata con i benefici prima casa.
    Il credito d' imposta si trasferisce agli eredi, va riportato nella denuncia di successione e incrementa l'imponibile da tassare.
  • Chi acquista, o ha acquistato e rivenduto, un immobile classificato nella categoria A/10 (uffici), ma di fatto adibito a prima abitazione, a condizione che si possa dimostrare l'effettiva destinazione.
ACQUISTO DELLA PRIMA CASA Acquisto da privato
  • Se il venditore dell'immobile è un privato non soggetto ad Iva, si applica:
    - l'imposta di registro del 3% invece che del 7% sul valore dichiarato;
    - le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna.

    Gli atti di compravendita di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, stipulati fra privati o fra un privato ed un'impresa non costruttrice, devono obbligatoriamente contenere un doppio valore:

    - il prezzo realmente pagato che, però, non avrà alcuna rilevanza fiscale;
    - il valore catastale dell'immobile che costituisce ufficialmente l'importo sul quale vengono calcolate le imposte di registro e ipotecarie-catastali.

    Nell'atto notarile deve essere fatta esplicita richiesta di pagare le imposte sulla base del valore catastale. In proposito va detto che è consigliabile dichiarare il giusto prezzo pagato per non rischiare brutte sorprese dopo la vendita. Infatti, se sorgono problemi, il grado di tutela ovvero di sicurezza è limitato al valore dichiarato nel rogito e non al prezzo effettivamente pagato. E così nei casi di gravi vizi nella costruzione dell'immobile o di impresa o società a rischio di fallimento.

Acquisto da imprese
  • Chi acquista casa da impresa "costruttrice" o "ristrutturatrice" entro 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà pagare:
    - l'Iva ridotta al 4% (invece che del 10%);
    - le imposte di registro, ipotecaria e catastale, in misura fissa pari a 168 euro ciascuna.
    In tal caso, la legge impone che nel rogito notarile venga inscritto l'esatto prezzo pattuito e che devono essere riportati le modalità di pagamento (estremi assegni, bonifici o altre modalità) e i dati identificativi e le modalità di pagamento dell'agente immobiliare eventualmente utilizzato.
  • Qualora la vendita venga effettuata da impresa non costruttrice, oppure costruttrice o ristrutturatrice, e la cessione avviene dopo 4 anni dall'ultimazione dei lavori, per la compravendita sono dovute:
    - l'imposta di registro con aliquota del 3%;
    - le imposte ipotecaria e catastale di 168 euro ciascuna.

Tabella riassuntiva dei vantaggi per la prima casa

IMPOSTA
PRIMA CASA
ALTRE
acquisto da privato
REGISTRO
3 %
7 %
IPOTECARIA
168 euro
2 %
CATASTALE
168 euro
1 %
acquisto da impresa "costruttrice" o "ristrutturatrice"
entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori
IVA
4 %
10 %
REGISTRO
168 euro
168 euro
IPOTECARIA
168 euro
168 euro
CATASTALE
168 euro
168 euro
acquisto da impresa non costruttrice oppure costruttrice
che vende dopo 4 anni dall'ultimazione dei lavori
REGISTRO
3 %
7 %
IPOTECARIA
168 euro
2 %
CATASTALE
168 euro
1 %


FONTE: FISCO LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
DOSSIER.NET






martedì 21 giugno 2011

LE CASE ALL'ESTERO E LA TASSAZIONE

Gli immobili situati all’estero producono reddito da tassare in Italia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
· immobili non locati: se lo Stato estero prevede un regime di tassazione sulla base della rendita catastale o
valore similare basato su tariffe d’estimo. In tal caso, lo stesso valore imponibile deve essere dichiarato anche
in Italia, con riconoscimento del credito di imposta (art. 165 Tuir);
· immobili locati: indipendentemente dal regime di tassazione dello Stato estero, il canone deve essere dichiarato
in Italia:
- per l’intero ammontare, se già tassato nel Paese estero, con riconoscimento del credito d’imposta (art. 165
Tuir);
- per l’importo del canone abbattuto del 15%, se non tassato nello Stato estero;
· cessione di immobili: qualora sia conseguita una plusvalenza fiscalmente rilevante [art. 67, c. 1 lett. a) e b) Tuir].
ESCLUSIONI
· Gli immobili non locati e non soggetti a tassazione nel Paese estero sulla base di
estimi catastali o simili (esempio: Francia, Portogallo, Inghilterra, ecc.) non devono
essere ricompresi nel Modello RW.
· In ogni caso, deve essere sempre verificato il superamento del limite di € 10.000,00 per
soggetto dichiarante, che può non sussistere, ad esempio, nel caso di multiproprietà.
(a) Esempio n. 1 Immobile affittato in Portogallo
Dati esempio
· Una persona fisica residente in Italia possiede da 10 anni un fabbricato in
Portogallo affittato.
· L’immobile non è suscettibile di produrre una plusvalenza tassabile in Italia in
quanto sono trascorsi oltre 5 anni dall’acquisto; tuttavia, poiché l’affitto è
tassabile, è necessario segnalare l’investimento.

-SEZIONE II:  investimenti all'estreo: RW7  (cod. stato estereo) 055-(cod. operazioni con estero) 0724- (importo, costo) 100.00,00


(b) Esempio n. 2 Seconda casa in Francia
Dati esempio
· Una persona fisica residente in Italia possiede da 2 anni un fabbricato in Francia,
che è tenuto a disposizione (casa per vacanze).
· La Francia non prevede la tassazione dei redditi fondiari ma applica un’imposta
comunale simile alla nostra Ici; pertanto, ai sensi dell’art. 70 del Tuir, la mera
detenzione del bene non è suscettibile di produrre redditi imponibili in Italia.
· Il periodo di possesso, tuttavia, è minore di 5 anni e l’immobile potrebbe generare
una plusvalenza tassabile in caso di alienazione; pertanto è necessario compilare
il quadro RW.

-SEZIONE II:  investimenti all'estreo: RW7  (cod. stato estereo) 029-(cod. operazioni con estero) 0724- (importo, costo) 120.00,00


Nota1
· In linea generale, è possibile ritenere corretta l’esposizione del costo di acquisto in quanto è l’unico
dato certo che esprime in modo oggettivo l’importo dell’investimento (che dovrebbe corrispondere alla
somma a suo tempo trasferita all’estero). Tuttavia, si ritiene opportuno effettuare di volta in volta una
attenta valutazione dell’importo da indicare.


FONTE: Robero Gabrielli

lunedì 13 giugno 2011

METTIAMO CHE TU VOGLIA ARREDARE CASA O UFFICIO CON IL FENG-SHUI

Cari Amici ultimamente ho venduto una piccola villetta a schiera in costruzione  e sono rimasta colpita nel vedere le richieste che la madre della nuova proprietaria faceva al costruttore.
Con tanto di bussola in mano si aggirava per le stanze tracciando e spiegani al povero impresario che la guardava stupito.
Voleva sistemare la casa usando la tecnica del Feng-Shui e così mi incurios' a tal maniera che decisi di leggere di più sull'argomento e scoprii che il feng-shui si può applicare non solo nelle abitazioni ma anche negli uffici , attirando, secondo una antica metodologia cinese, le forze positive e facendo circolare quelle negative.
Esistono quindi alcuni punti base da cui partire.
Ho trovato molto interessante questa disciplina e ho cercato (seppur malamente) di applicarla alla sistemazione del mio ufficio.
Del resto può anche essere una cosa divertente e quindi perchè non provare.

Innanzi tutto Il feng-Shui Il Feng Shui ci insegna a disporre ed arredare gli ambienti della nostra casa secondo una logica ben precisa per favorire l’ingresso del Ch’i( energia vitale, che scorre sana, pulita, benefica) vitale, che attraverso un percorso sinuoso entra in ogni stanza, per poi uscire, quando è possibile, dalla porta posta sul retro; importante che il flusso scorra liberamente, evitando punti morti, dispersioni d’energia, influenze negative dello Sha. A questo proposito l’uso di specchi, possibilmente posti in modo da riflettere paesaggi armoniosi esterni, sembra il rimedio migliore.

Gli Ambienti: 

- Evitare le stanze esposte a nord

- Vanno predilette le forme regolari, come quadrata o rettangolare, evitando con cura le     forme irregolari dove l'energia negativa può ristagnare.

- I soffitti devono essere piani e  se ci sono travi sotto non devono essere posti letti o sedie ( e pensare che io adoro i soffitti a cassettoni!!!)

-si preferiscono case con elementi di muratura ecologici, cosa c'è di meglio allora delle belle cascine di pietra e mattone, a cui addossare divani e sedie.

-In generale si prediligono forme regolari , quindi vanno bene le varie forme geometriche, anche arcate e portici  sono perfetti (casa mia ne ha uno stupendo è in pietra ed è in vendita!!! non perdete l'occasione!!!ahhahahah)



-no invece a pareti oblique, forme a L o mansarde (che io personalmente adoro, del resto essendo 1. 55 cm la mansarda è il mio ambiente ideale!)

Le colorazioni:


-Ad ogni ambiente è destinato un colore preciso poichè esso è in relazione a ciò che si compie all'interno della stanza .
-Rosso =buon auspicio
-Giallo=autorità e allegria
-Verde= pace e longevità 
-Blu= benedizione celeste 
-Bianco=purezza

le stanze piccole e soffocanti dovrebbero essere tinteggiate e arredate  con colori chiari preferibilmente pastello, mentre quelle che si affacciano su panorami particolarmente brutti dovrebbero essere in Oro e rosso 8forse un pò pretenziose)

Sappiate, comunque che la cosa importanante è che quando andate a tinteggiare la stanza voi lo facciate sentendovi perfettamente a Vostro agio con quel colore senza dover necessariamente seguire queste indicazioni.

Anche le finestre hanno la loro importanza, meglio se quadrate o rettangolari,mentre quelle a punta pare portino la malasorte ( niente finestre triangolari insomma )
più finestre ci sono in una stanza e meglio è questo per avere una buona circolazione dell'acqua e dell'energia. E mi raccomando niente finestre davanti alle porte o l'energia potrebbe uscire troppo velocemente.
Il Feng Shui inoltre consiglia spesso di porre sulle finestre elementi di controllo dell’energia basati sui cinque elementi fondamentali che conosciamo: ACQUA, piccolo contenitore d’acqua, acquario; METALLO, sculture ed oggetti di ferro; LEGNO, piante da appartamento, decorazioni verdi, fiori; FUOCO, candele rosse, contenitore d’incenso; TERRA, vasi di pietra, ciotole o altri contenitori di ceramica o terracotta.

Arredamento:   

Troppi mobili possono impedire la libera circolazione del Ch’i; è quindi bene che non siano molti e che non vengano disposti verso nord ma verso nord-est o verso nord-ovest. E’ sufficiente usare la nostra bussola (il Bagua) per identificare le diverse direzioni della nostra casa e calcolarne l’orientamento; così abbiamo un aiuto al momento in cui la arrediamo! I quadri devono avere come soggetto paesaggi con montagne e laghi, piante o animali e devono essere possibilmente collocati sempre in coppia e della stessa dimensione. 


Oggetti:
Sono considerati oggetti positivi pendenti di cristallo, campanelli, ventagli, specchi, piante e vasi, candelabri, flauti in bambù, bocce di vetro, acquari, oggetti simboli come i delfini, tartarughe ed elefanti fino ad arrivare ad oggetti personali come fotografie, ecc.; in particolare le campane a vento che, a seconda di dove sono collocate, possono moderare o sollevare il livello di energia di una casa. 


Per l'ufficio: 

 Privilegiate le figure che rappresentano montagne e nessuna raffigurazione d'acqua, molto ordine sulla scrivania e tra gli oggetti porta calma ed equilibrio e favorisce il lavoro. Anche qualche soprammobile che raffigura un simpatico  animaletto sulla scrivania è utile come in casa, valgono circa le stesse regole.


Ora è venuto il momento di arredare o consigliare  i Vostri clienti e se si presentano con una bussola non sarete più impreparati, ma almeno saprete che non si sono persi dentro casa, voglioni solo un'immobile Feng-Shui! 

Sandra Pellizzari 

lunedì 6 giugno 2011

......E POI DITE DI NOI AGENTI IMMOBILIARI!! ANCHE A NOI CAPITA DI TUTTO!!

Non crediate che la vita di un agente immobiliare sia così semplice come può apparire, capita di tutto anche a Noi, per alcuni questa avventura non è cosa nuova poichè era stata debitamente postata su facebook .
Dunque tutto ebbe inizio una grigia mattina d'autunno innoltrato nell'anno del Signore 2010, la mia collega ricevette  nel nostro ufficio del "Basso Piemonte" un omino di ormai veneranda età il quale parlava nel suo dialetto in modo molto stretto e per lei di difficile comprensione.

Le uniche parole che Lei riusci a capire furono che Egli possedeva, in una rinomata zona delle nostre parti una: villa abitabile, con box e 1500 mq di giardino a soli 80.000, unica seccatura  un piccolo problema catastale assolutamente risolvibile. Ora voleva venderla per tornare al suo paese, e questo ne giustificava l'apparente prezzo stracciato.

Ora dovete sapere che la Mia collega, era da tempo che cercava un'occasione simile e comunque se anche a lei non fosse stata interessata sicuramente era una casa da acquisire senza indugio alcuno.
Fu cosi che il giorno dopo caricammo in macchina il Cliente (noi avevamo un bel fuoristrada ultima generazione) e ci facemmo condurre ............ ai limiti dell'inverosimile!!

Dopo 4 km di strada asfaltata ci venne chiesto di NON proseguire nello sterrato esso infatti causa la poca , se non nulla manutenzione si era trasformato in una riva scoscesa.

Noi con i Nostri stivali tacco 10 eravamo perplesse ma il gentile vecchietto ci rese noto che vi erano solo 100 mt di strada per accedere alla proprietà e quindi ci incamminammo...



si 100 MT come no!
Una tragedia, nel silenzio autunnale, quasi invernale in quel bosco, disperse , senza campo nel cellulare , lungo una strada che sarà stata almeno un km, a metà della quale trovammo un'ammasso di lamiere e legni e su una cassetta della frutta usata stile tavolino, una bottiglia ancora integra di vino bianco...... fummo messe al corrente che ogni tanto "c'era chi andava li!!"
La mia collega si girava innorridita io mentre documentavo il tutto ridevo... per non piangere ovviamente, tra mille storte e un paio di ruzzoloni finalmente arrivammo alla bellissima villetta ABITABILE!


Ecco cosa ci apparve , una specie di casa al grezzo, dove lui sosteneva di aver abitato fino a poco tempo prima, completamente da abbattere e ricostruire, con travi marci e ringhiere di legno fatiscenti, ma la cosa più bella ero lo splendido murales che adornava l'interno: MORIRETE TUTTI

la mia collega avrebbe voluto lasciare il gentile Cliente nella sua bella villa ma prima si ricordò del piccolo problema catastale e con l'ultimo fiato che aveva chiese chiarimenti.

lui con estrema calma ci spiegò che metà della casa era costruita abusivamente sul terreno del vicino -.-"" e che con altri 80.000 € il vicino avrebbe venduto il terreno necessario per sistemare il tutto!!! ECCOLO IL PICCOLO PROBLEMA CATASTALE!!

Tornammo su per il sentiero ammutolite....lasciando indietro il proprietario che nel frattempo aveva fatto un sacchettino con un pò della sua roba all'interno.

La mia collega lo aspettò nel totale silenzio e rimase tale fino a quando Lui non scese dalla macchina e allora Lei commentò: Non credo che si possa proporre....... è troppo vicina all'autostrada!!!!
W l'ironia!


Sandra Pellizzari