CHI SIAMO

L.B.N. Progetto Casa è un'evoluzione della classica agenzia immobiliare, ci occupiamo della gestione e compravendita di immobili, di brokeraggio di yacht di lusso e imbarcazioni di ogni genere oltre a mutui immobiliari e nautici.

Questa particolare triangolazione ci permette di avvalerci di un vasto e importante portafoglio clienti, dalla persona che vuol investire alle ditte in cerca di abitazioni da ristrutturare al cliente in cerca della prima o della seconda casa.

Ci occupiamo inoltre di perizie, pratiche catastali e certificazioni energetiche in tutto il Piemonte e la Liguria

Con Noi troverete serietà, competenza e affidabilità. contattateci con fiducia

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giovedì 29 dicembre 2011

UNA CASA PIU' EREDI : SCISSIONE EREDITARIA PER LA VENDITA ALL'ASTA



Cari lettori spesso capita a molti clienti ditrovarsi in una situazione abbastanza comune di questi tempi  e cioè di ereditare un immobile assieme ad altri famigliari (cooeredi). Può anche succedere che  alcuni vogliano vendere altri no, ebbene esiste una formula assolutamente lunga e dispendiosa ma efficace per vendere l'immobile. Questa legge è applicabile per favorire chi ha necessità di liquidità contro chi invece non ne ha bisogno, in tempi duri come questi ci si trova quindi a litigare tra parenti.
La credenza comune è che anche se uno solo dei cooeredi non voglia vendere l'immobile ciò sia di fatto impossibile invece entra in gioco la scissione ereditaria che può essere attuata anche solo ad un immobile e non a tutta l'eredità.
Cercherò di spiegare di cosa si tratta, innanzi tutto è una forma giuridica a cui un o più cooeredi possono appellarsi come ultimo tentativo per vendere l'immobile senza l'approvazione degli altri cooeredi
La divisione giudiziale :
Secondo l’art. 713 c.c., “i coeredi possono sempre domandare la divisione”, e quindi anche nel caso in cui un condividente si trovi in stato di incapacità, ed ancorché il bene da dividere abbia “ad oggetto la casa coniugale”.

In particolare, “lo stato di comunione ereditaria può essere fatto cessare da ciascuno degli eredi con l’actio communi dividendo”, la quale è un’azione giudiziaria, personale ed imprescrittibile, avente per oggetto il diritto potestativo allo scioglimento di una comunione ereditaria, e che presuppone la qualità di erede nell’attore e nei convenuti.

Ovviamente, la divisione non è necessaria ove, ex art. 720 c.c., si faccia luogo all’attribuzione unitaria del bene, poiché la vendita a terzi costituisce “l’estrema alternativa, alla quale la legge consente di far ricorso”, nel caso in cui nessuno dei condividenti richieda (o sia comunque disposto ad accettare) l’assegnazione unitaria del bene non divisibile: “ciò, nello stesso interesse dei condividenti, poiché mentre l’attribuzione (per intero) è fatta in base al valore di stima eseguita con criteri obiettivi, nel caso invece di vendita, a beneficio dei coeredi va il prezzo che non sempre corrisponde al reale valore della cosa, per i rischi che l’asta comporta”.

Ciò detto, è possibile ora soffermarsi su alcuni dettagli della procedura:

1) Ex art. 22 c.p.c., è competente il giudice del luogo dell’aperta successione.

2) La domanda introduttiva del giudizio è una citazione.

3) Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione in cui possono innestarsi procedimenti contenziosi di ordine vario, e la cui disciplina è contenuta negli artt. 784 e ss. c.p.c..

4) Tutti i coeredi sono litisconsorzi necessari.

5) Anche nel processo divisorio è applicabile l’istituto della contumacia.

6) La pronuncia del giudice ha carattere meramente dichiarativo ed efficacia retroattiva.

7) È possibile chiedere lo scioglimento parziale della comunione ereditaria (e, quindi, limitatamente ad un solo immobile anche nel caso in cui ve ne fossero altri in comunione ereditaria).

Nel caso in cui l’immobile sia "non comodamente divisibile":

8) Il Giudice dispone la vendita all’incanto dell’immobile ex artt. 788 e 576 c.p.c., alle modalità determinate dallo stesso Giudice in caso di mancato accordo delle parti, ed anche attraverso il deferimento delle operazioni ad un notaio ex art. 730 c.c..

9) Il prezzo ricavato dalla vendita dovrà distribuirsi tra i condividenti, secondo le rispettive quote.

Nel caso in cui l’immobile sia invece "comodamente divisibile":

8) Lo scioglimento della comunione ereditaria avverrà mediante frazionamento dell’immobile, attraverso la predisposizione – anche con l’ausilio di un notaio – del progetto di divisione, e quindi l’assegnazione delle porzioni dell’immobile tra le parti secondo le rispettive quote.

9) Si precisa che è sempre possibile (oltre che opportuna) la nomina di un esperto ex art. 194 disp. att. c.p.c..

Si sottolinea, inoltre, che “è ormai consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui le spese processuali nei giudizi di divisione devono essere poste a carico di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote”

Specifico che questo tipo di procedura è poco nota e quindi spesso poco considerata.

Sandra Pellizzari
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lunedì 19 dicembre 2011

OBBLIGO DI INSERZIONARE LA CLASSE ENERGETICA NELLE PUBBLICITA'



A decorrere dal prossimo 1 gennaio 2012 sarà obbligatorio riportare negli annunci pubblicitari di vendita degli edifici l'indice di prestazione energetica contenuto nell'ACE.
Il Consiglio dei Ministri nel mese di marzo scorso ha approvato il D.Lgs di recepimento della direttiva comunitaria 2009/28/CE che introduce tale obbligo.
Pertanto, per disposizione nazionale l'obbligo decorrerà dal 1.1.2012 su tutto il territorio nazionale.
Resta inteso che l’obbligo di dichiarazione di classe energetica negli annunci commerciali è in capo a chiunque utilizzi questi mezzi di comunicazione (quindi non solo l’agenzia immobiliare ma anche il privato che espone un cartello).
Oltre alla la classe energetica di un immobile (scala A+, G oppure “non soggetto a certificazione”) si deve indicare anche l'indice di prestazione energetica (valore numerico, decimale) e l'unità di misura (kWh/m² anno per gli immobili residenziali, kWh/m³ anno per i locali commerciali).

VI RICORDIAMO CHE IL NOSTRO STUDIO TECNICO PER IL PIEMONTE E LA LIGURIA RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER LE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE  A PARTIRE DA € 250 !!! PER INFORMAZIONI CONTATTATEMI IN AGENZIA

mercoledì 23 novembre 2011

SFRATTO PER MOROSITA'


 Esaminiamo qui di seguito le fasi fondamentali della procedura di sfratto per morosità.

1) In caso di ritardi o mancati pagamenti del canone di locazione, il proprietario dell'immobile dovrà inviare una lettera raccomandata a.r. (ossia con ricevuta di ritorno) in cui sollecita il pagamento degli affitti arretrati entro e non oltre una certa data (generalmente 15 giorni).
Nel caso in cui l'invio di questa raccomandata non abbia sortito alcun effetto, il proprietario si rivolgerà ad un avvocato di fiducia per avviare la pratica di sfratto.

2) Se il pagamento continua a non avvenire, l'avvocato notificherà l'intimazione di sfratto e la citazione per la convalida, in cui l'inquilino moroso viene citato a comparire in Tribunale ad una data udienza.

3) L'inquilino che si presenta all'udienza può richiedere il cosiddetto "termine di grazia" (solo per le locazioni abitative, non per quelle commerciali), ovvero un periodo entro cui poter pagare, saldando in questo modo la sua morosità.
In questi casi il Giudice è solito concedere allo sfrattato un adeguato periodo di tempo per il rilascio dell'immobile, periodo che di solito varia tra i tre e i quattro mesi.

4) Nel caso in cui l'inquilino non si presenti oppure non si opponga, lo sfratto viene convalidato ed il Giudice fissa la data per il rilascio dell'immobile, solitamente circa un mese dopo la data dell'udienza.
A questo punto l'atto viene inviato alla cancelleria per l'apposizione della formula esecutiva.
Con questa formula si ordina a tutti gli Ufficiali Giudiziari di mettere in esecuzione l'atto di sfratto (con un fabbro, che potrà cambiare la serratura) ed in caso di necessità richiedere l'assistenza della forza pubblica.

5) L'inquilino moroso che si ostina a non rispettare la data per il rilascio fissata dal Giudice, si vedrà notificare dal proprietario a mezzo del suo avvocato un atto di precetto nel quale viene intimato il rilascio dell'unità immobiliare entro circa 10 giorni dalla notifica.
In difetto si procederà con l'esecuzione forzata.

6) Se nonostante tutto l'inquilino non provvede a lasciare l'immobile, allora occorrerà procedere con una "monitoria di sgombero".
Questo è un ulteriore atto da notificare all'inquilino.
L'Ufficiale Giudiziario del Tribunale comunica al moroso il giorno e l'ora esatti in cui si recherà presso l'immobile occupato, con l'assistenza della forza pubblica.

7) L'Ufficiale Giudiziario eseguirà materialmente lo sfratto avvalendosi se necessario della forza pubblica. In altre parole farà cambiare la serratura della porta di casa al fabbro, preventivamente chiamato dal proprietario e dallo stesso pagato.

8) L'iter descritto si conclude con il "verbale di rilascio immobile" in cui l'Ufficiale Giudiziario certifica l'avvenuto sfratto.
Nell'ipotesi in cui siano presenti mobili dell'inquilino moroso, l'Ufficiale Giudiziario ne redigerà un dettagliato elenco, nominando il proprietario custode e responsabile dei beni che l'inquilino non è riuscito a portare via.

FONTE: SOLE24ORE

martedì 25 ottobre 2011

LE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO, LEGISLAZIONE E NORMATIVE

Innanzitutto, per area destinata a parcheggio si intende quella porzione di suolo, posta sia in superficie che nel sottosuolo degli edifici, necessaria alla sosta, alla manovra o all'accesso dei veicoli. La disciplina giuridica di tale aree è stata caratterizzata da vari interventi legislativi, che si sono succeduti nel tempo, nonchè da un forte dibattito dottrinale e giurisprudenziale che sembra non essere ancora terminato.


La legge 267 del 1967 (Legge Ponte)
Il primo intervento legislativo finalizzato a disciplinare organicamente la materie venne posto in essere con la legge 765/1967 (Legge Ponte) che prevedeva, all'art 18, che le costruzioni realizzate in seguito alla data del 1 settembre 1967 fossero provviste di spazi destinati a parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione. Tali parcheggi avrebbero dovuto essere posti nelle adiacenze degli edifici, o ubicati sia all'interno che nel sottosuolo degli edifici stessi.
Tuttavia, tale primo intervento legislativo non definiva la natura del vincolo delle aree adibite a parcheggio per cui dovette intervenire prima la dottrina e poi la giurisprudenza.

1) Secondo un primo orientamento dottrinario, il vincolo de quo avrebbe dovuto essere considerato un vincolo oggettivo di destinazione, per cui i legittimi proprietari di tali aree avrebbero potuto liberamente disporne anche verso soggetti “esterni”. Si tratterebbe, quindi, di un mero vincolo oggettivo, cioè la semplice destinazione a parcheggi di determinate aree ubicate presso le abitazioni.

2) Un altro orientamento, invece, individuava nei parcheggi un vincolo di destinazione di tipo soggettivo, cioè tali aree avrebbero potuto essere utilizzate soltanto dai proprietari o dai detentori qualificati delle unità abitative di riferimento. In base a ciò, se il parcheggio fosse interno all'edificio, quello si sarebbe dovuto ascrivere ai servizi comuni ex art. 1117 c.c.. Se invece il parcheggio fosse adiacente all'edificio, quello avrebbe dovuto qualificarsi come pertinenza ex lege (sul punto si veda anche: Cass. Civ. Sent. 244 del 1995).

3) Infine, un terzo orientamento riteneva che i proprietari delle unità abitative avessero un diritto d'uso sui parcheggi. Tale diritto avrebbe potuto farsi valere anche in caso di trasferimento della aree a tale fine destinate. La mancata previsione di detto diritto d'uso avrebbe comportato la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di compravendita dell'unità abitativa considerata (sul punto si veda anche: Cass. Civ. Sez. Unite Sent. 9631 del 1996).

Al di là del dibattito dottrinale, invece, la Suprema Corte con la Sentenza a Sezioni Unite n. 6600 del 1984 enunciò alcuni punti fermi sulla portata e sull'applicazione dell'art 18 della Legge Ponte. Innanzitutto, l'art 18 venne considerato norma imperativa operante anche tra privati. In secondo luogo, il posto auto venne considerato una pertinenza ex lege dell'immobile adibito ad abitazione. Infine, una ipotetica vendita dell'unità abitativa senza il parcheggio avrebbe comportato l'integrazione ex art. 1347 c.c. del contratto di compravendita, determinando in capo all'ex proprietario un diritto reale d'uso sull'area adibita a parcheggio.

La legge 47 del 1985
In seguito, il Legislatore intervenne ancora sul regime giuridico riguardante dette aree con l'art 26 della legge 47 del 1985. Tale articolo stabiliva testualmente che le aree destinate a parcheggio costituivano delle vere e proprie pertinenze delle costruzioni ai sensi degli art. 817, 818, 819 c.c. e seguenti. La portata di tale intervento normativo venne poi precisata dalla pronuncia della Cassazione a S.U. n. 3363 del 1989, la quale chiarì il valore normativo della legge 47/1985 e ribadì che l'ex proprietario avrebbe avuto diritto a godere di un diritto reale d'uso sulle aree adibite a parcheggio.

La legge n. 122 del 1989 (Legge Tognoli )
Di seguito, la Legge Tognoli (L. 122 del 1989) disciplinò ulteriormente l'ambito in esame, immettendo notevoli innovazioni. In primo luogo, stabilì un nuovo rapporto di un metro quadro di parcheggi per ogni dieci metri cubi di costruzione. Inoltre, veniva disposto un nuovo regime di agevolazioni fiscali per i costruttori. Infine, venne stabilito che le aree adibite a parcheggio non avrebbero potuto essere cedute separatamente rispetto all'unità abitativa alla quale erano legate da vincolo pertinenziale. In caso contrario, l'atto di compravendita sarebbe stato nullo ex art. 1418 c.c..
Tale legge, però, portò ulteriori problemi interpretativi ed applicativi, soprattutto riguardo all'ipotesi, molto frequente nella pratica, di realizzazione di posti auto in eccedenza rispetto a quanto richiesto dalla disciplina di settore.
Quindi, tali dubbi vennero fugati ancora dalla Suprema Corte.
In base ad un primo orientamento giurisprudenziale, dettato dalla Cassazione con Sent. 10459 del 2001, il vincolo di destinazione riguarderebbe l'intera area adibita a parcheggio, a prescindere dal fatto per cui una parte dei posti auto sarebbe eccessiva rispetto a quanto richiesto della legge. Invece, in base ad un secondo orientamento, peraltro confermato dalla Sezioni Unite con Sent. 12793 del 2005, la aree che eccedono la misura imposta dalla legge non sarebbero soggette a nessun vincolo e quindi il proprietario potrebbe legittimamente cederle a terzi.

La legge 246 del 2005
In ultimo, si registra un ulteriore intervento legislativo con la recente L. 246 del 2005. In base a tale norma gli spazi adibiti a parcheggi non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse. Dalla predetta disposizione si evince che è stato tolto da tale aree sia il vincolo pertinenziale che il relativo diritto d'uso. Inoltre, viene finalmente stabilita la possibilità per gli aventi diritto di cedere liberamente i posti auto, senza alcun obbligo verso i titolari delle unità abitative a cui si riferiscono.
Infine, la Cassazione con la Sent. 4264 del 2006, in sostanza, chiarisce che la sopra detta norma si applica solo per i parcheggi realizzati con le nuove abitazioni ed ha come destinatari i privati e la loro autonomia negoziale.

FONTE: http://www.condominioweb.com/condominio/articolo111.ashx
Avv. Luigi Modaffari

AFFITTO CON PATTO DI RISCATTO


L’Agenzia delle entrate, con risoluzione 1º agosto 2008, n. 338, ha chiarito che:
  •  il contratto di locazione di un immobile, con patto di riscatto vincolante per entrambe le parti, costituisce una cessione di beni, che si considera effettuata, ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi, nel momento della stipulazione del contratto stesso;
  • la locazione con patto di futura vendita comporta l’uscita immediata dei beni dal bilancio del cedente e l’iscrizione del fabbricato nello stato patrimoniale del locatario, futuro acquirente del bene, nell’esercizio di stipula del contratto. 

Volendo esemplificare: una società consortile, dopo aver acquisito il diritto di superficie su un’area comunale per costruire alcuni capannoni artigianali da destinare ai propri soci, ha stipulato con gli stessi un contratto di locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti, nell’ambito del quale i canoni di locazione sono considerati acconti del prezzo della successiva cessione. Il contratto prevede che, al termine della locazione, la proprietà venga trasferita al socio previo pagamento di una somma già fissata, pari alla differenza tra:
  • il valore complessivo dell’immobile (in assenza di fini di lucro, come nel caso considerato, tale valore corrisponde ai costi sostenuti per realizzare l’immobile);
  • i canoni di locazione corrisposti nel corso della locazione stessa.
Per gli immobili, ai sensi dell’articolo 109, comma 2, lettera a), del Tuir, in presenza di un contratto di vendita con riserva della proprietà o di un contratto di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si producono gli effetti traslativi nel momento in cui viene stipulato l’atto. A tale data, pertanto, occorre fare riferimento per individuare il momento in cui viene trasferito il bene sia ai fini della redazione del bilancio che ai fini fiscali. La società proprietaria dell’immobile dovrà eliminare dal proprio bilancio il valore dell’immobile e dovrà iscrivere il relativo componente di reddito già alla data in cui essa raggiunge l’accordo vincolante con l’affittuario, senza attendere il trasferimento formale della proprietà. Nella fattispecie esaminata, il locatore (consorzio) dovrà rilevare la cessione del diritto di superficie e dell’immobile costruito nel bilancio relativo all’esercizio durante il quale viene stipulato il contratto di locazione, tenendo eventualmente nota nei conti d’ordine della locazione in corso. I canoni di locazione dovranno, invece, essere rilevati, nel bilancio del locatore/cedente, come anticipi da clienti, riducendo il credito iscritto per la rilevazione anticipata della compravendita. Il locatario (futuro acquirente del bene) dovrà iscrivere il fabbricato nel proprio stato patrimoniale nell’esercizio di stipula del contratto e potrà stanziare e dedurre gli ammortamenti di competenza a partire dallo stesso anno. I canoni di locazione dovranno essere rilevati, nel bilancio del locatario/cessionario, come anticipi da fornitori, riducendo il debito iscritto per la rilevazione anticipata della compravendita. In merito al riaddebito da parte della società/locatore ai soci locatari di tutte le spese accessorie sostenute, occorre distinguere tra:
  • costi sostenuti dal locatore/futuro cedente per l’acquisizione dell’immobile o in relazione alla condizione giuridica di proprietario-locatore;
  • costi sostenuti in nome proprio, ma per conto dei locatari, consorziati.
In relazione alla prima tipologia di costi, ad es., interessi sostenuti per il mutuo relativo all’acquisto dell’immobile e Ici a carico del locatore, il relativo addebito nei confronti del locatario:
  • costituisce una componente del prezzo di cessione convenuto tra le parti e segue, pertanto, la stessa disciplina prevista per la cessione o la locazione con patto di futura vendita vincolante per ambedue le parti;
  • deve essere assoggettato ad Iva al momento di stipula del contratto.
In relazione alla seconda tipologia di costi, ad es., spese di manutenzione contrattualmente poste a carico del locatario, l’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del DPR n. 633/1972, con riferimento alle prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, dispone che i servizi resi o ricevuti dal mandatario sono omologati a quelli da lui resi al mandante. 

venerdì 21 ottobre 2011

AFFITTO A CANONE CONCORDATO




1. CANONE “CONCORDATO” (Legge 431/98)*
Come funziona
• Durata del contratto: 5 anni (3 anni più 2 di rinnovo automatico). In casi particolari
previsti dalla Legge, anche solo 3 anni, con disdetta motivata.
• Per Studenti: Si possono utilizzare nei Comuni sedi di università o di corsi
universitari distaccati ovvero di specializzazione nonché nei Comuni limitrofi,
individuati dagli accordi territoriali. Valgono solo per chi affitta a studenti
universitari o comunque a studenti che seguono corsi di perfezionamento o
aggiornamento a livello universitario. Si può affittare anche a un gruppo di studenti.
La durata del contratto va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni, con
rinnovo automatico
Canone
• Il canone massimo che è possibile richiedere è stabilito dai sindacati dei proprietari e
degli inquilini locali, in appositi accordi territoriali, incrementato del 75% del costo
della vita dalla data dell’accordo. Dipende essenzialmente dalle zone dei comuni,
dall’ampiezza dell’alloggio e dalle sue condizioni.
• Per Studenti: Il canone massimo che è possibile richiedere è stabilito dai sindacati
dei proprietari e degli inquilini locali, in appositi accordi territoriali.
Sconti fiscali per il proprietario
• Sono previsti solo nei comuni ad alta tensione abitativa. Consistono in uno “sconto”
del 40,5% sul canone imponibile sulla dichiarazione dei redditi; in una riduzione del
30% dell’imposta di registrazione del contratto; nella possibilità di godere
un’aliquota ICI più bassa a chi affitta come prima casa, se il Comune lo decide.
Il comune di Bologna applica uno sconto ICI pari al 100%
• Per Studenti: Sono previsti solo nei comuni ad alta tensione abitativa. L’imponibile è
solo il 40,5% sul canone da denunciare sulla dichiarazione dei redditi (47,5% per la
laguna di Venezia); poi c’è la riduzione del 30% dell’imposta di registrazione del
contratto; il Comune possono (ma non sono costretti) concedere un’aliquota ICI più
bassa a chi affitta come abitazione principale.
Il comune di Bologna applica uno sconto ICI pari al 100%
Sconti fiscali per l’inquilino
• Detrazione di € 495,80 (reddito complessivo che non supera € 15.493,71), e di €
247,90 (reddito complessivo fino a 30.987,41 €).
• In alternativa, se più convenienti, gli inquilini possono usare gli sconti previsti
per il “canone libero”, se ricorrono le condizioni (novità contenuta nella
Finanziaria 2008 in corso di approvazione).
• Per Studenti: Sono previsti solo nei comuni ad alta tensione abitativa. L’imponibile è
solo il 40,5% sul canone da denunciare sulla dichiarazione dei redditi (47,5% per la
laguna di Venezia); poi c’è la riduzione del 30% dell’imposta di registrazione del
contratto; il Comune possono (ma non sono costretti) concedere un’aliquota ICI più
bassa a chi affitta come abitazione principale.
• Per Studenti: Gli stessi previsti per i contratti a “canone libero”, se ricorrono le
condizioni. (novità contenuta nella Finanziaria 2008 in corso di approvazione)
* Fonte: Il Sole 24 Ore. In grassetto sono riportate le novità contenute nel Disegno di Legge finanziaria.
2
2. CANONE “LIBERO” (Legge 431/98)
Come funziona
• Il contratto dura al minimo 8 anni (4 anni + 4 di rinnovo automatico)
Canone
• È completamente libero, secondo accordi tra proprietario e inquilino.
Sconti per il proprietario
• L’alloggio deve essere l’abitazione principale del locatario. Le detrazioni non sono
cumulabili fra loro ma l’inquilino, ricorrendo le condizioni, può scegliere quella
a lui più favorevole (novità contenuta nella Finanziaria 2008 in corso di
approvazione). Le detrazioni sono rapportate al periodo dell’anno coperto dal
contratto di locazione.
Ecco la casistica:
1. Si detraggono € 300 se il reddito complessivo del titolare del contratto
d’affitto non supera i € 15.493,71 ; € 150 se il reddito complessivo del
titolare del contratto d’affitto è compreso fra € 15.493,71 e € 30.987,41.
La detrazione è rapportata al periodo dell’anno coperto dal contratto
di locazione (novità contenuta nella Finanziaria 2008 in corso di
approvazione).
2. Una determinazione più consistente è prevista per i giovani fra i 20 e i
30 anni, titolari di un contratto d’affitto registrato come abitazione
principale, purché diversa da quella dei genitori. La detrazione è di €
991,60 se il reddito complessivo del titolare del contratto d’affitto non
supera i € 15.493,71; è di € 495,8 se il reddito complessivo del titolare
del contratto d’affitto è compreso fra i € 15.493,71 e € 30.987,41 (novità
contenuta nella Finanziaria 2008 in corso di approvazione).
3. Per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria
residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni
antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti
di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli
stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di
distanza dal precedente e comunque al i fuori della propria regione, spetta
una detrazione, per i primi 3 anni, complessivamente pari a:
1. £ 1.920.000 (€ 991,60), se il reddito complessivo non supera £ 30
milioni (€ 15.493,71);
2. £ 960.000 (€ 495,80), se il reddito complessivo supera £ 30 milioni (€
15.493,71) ma non £ 60 milioni (€ 30.987,41).
4. Per gli studenti universitari iscritti all’università distante almeno 100 Km
dal Comune di residenza e comunque in una provincia diversa, spetta la
detrazione dei canoni di locazione pari al 19% di una somma fino a € 2.633
(quindi € 500).
• Questa detrazione è estesa dal 2007 agli studenti assegnatari di un alloggio di
università, collegi, cooperative ed enti per il diritto allo studio (novità contenuta
nella Finanziaria 2008 in corso di approvazione).
Il comune di Bologna applica uno sconto ICI pari al 100%
3
3. LOCAZIONI TRANSITORIE (Legge 431/98)
Come funziona
• Il proprietario o l’inquilino devono avere la necessità momentanea di affittare un
alloggio.
L’esigenza transitoria va dichiarata nel contratto (che dura da 1 a 8 mesi) e quella
dell’inquilino va provata con documentazione da allegare al contratto.
Canone
• Nei capoluoghi di provincia e nei comuni circostanti Roma, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, i canoni potranno essere
superiori fino al 20%, rispetto a quello del contratto concordato di 3+2 anni, se tale
possibilità è prevista nel relativo accordo territoriale. Negli altri comuni, il canone è
libero.
Sconti fiscali per il proprietario
• L’imponibile del canone scende del 15%.
Il comune di Bologna applica uno sconto ICI pari al 100%
Sconti fiscali per l’inquilino
• Gli stessi previsti per i contratti a “canone libero”, se ricorrono le condizioni
(novità contenuta nella Finanziaria 2008 in corso di approvazione).
4. CASE VACANZA E BOX (fuori dalla Legge 431/98)
Come funziona
• I contratti sono utilizzabili da chi offre in locazione: una casa per le vacanze, per breve
periodo; un box auto; una casa classificata dal Catasto come di lusso (cioè inserita nella
categoria A/1); una casa classificata come villa (categoria A/8); una casa vincolata dalla
Soprintendenza come bene storico, artistico o culturale, ai sensi delle leggi statali.
Durata del contratto: massimo 30 anni, minimo libero.
Canone
• Libero, con accordi proprietario – inquilino.
Sconti fiscali
• Nessuno.

lunedì 17 ottobre 2011

martedì 4 ottobre 2011

LE CLASSI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI



Classi Energetiche

La classe energetica rappresenta il consumo di energia dell'edificio.
Alla classe A+ è associato il consumo più basso, alla classe G è associato il consumo più alto (vedi Fig. 1).
Mediante la certificazione energetica, per ogni edificio vengono individuate due classi energetiche: la prima rappresenta il consumo di energia dovuto al riscaldamento o alla climatizzazione invernale, la seconda rappresenta invece il consumo di energia legato al raffrescamento o alla climatizzazione estiva.
E' opportuno sottolineare che la classe energetica associata al riscaldamento o alla climatizzazione invernale  rappresenta il fabbisogno annuo di energia primaria dell'edificio, quindi considera il rendimento dell'impianto di riscaldamento o climatizzazione invernale (cioè tiene conto delle perdite dell'impianto), mentre la classe energetica associata al raffrescamento o alla climatizzazione estiva rappresenta il fabbisogno annuo di energia termica dell'edificio, quindi non considera il rendimento dell'impianto di raffrescamento o climatizzazione estiva (cioè non tiene conto delle perdite dell'impianto).
Circa il 90% del patrimonio edilizio esistente si trova in classe G, per quanto riguarda il riscaldamento o la climatizzazione invernale.
Per abbattere i consumi di questi edifici sono necessari interventi che riducano le perdite di calore, migliorando l'efficienza energetica. Tali interventi consistono principalmente:
- nella sostituzione degli infissi,
- nell'isolamento delle pareti e del tetto,
- nell'ammodernamento dell'impianto di riscaldamento dell'edificio,
 e sono tutti soggetti a detrazioni fiscali.
classi%20inverno.JPG
                                                                                                Fig. 1
 
 
In Fig. 2 sono rappresentati i valori limite delle classi energetiche per la climatizzazione invernale o il riscaldamento, espressi in kWh/m2a (chilowattora consumati all'anno per metro quadrato di superficie utile dell'ambiente a temperatura controllata o climatizzata), in caso di edifici:
-  con destinazione d'uso E.1 (edifici residenziali o adibiti ad albergo, pensione e attività assimilabili),
-  ricadenti in zona climatica E.
Quasi tutti i comuni lombardi ricadono in zona climatica E, ad eccezione di quelli che si trovano montagna, i quali ricadono in zona F. Per consultare l'elenco delle zone climatiche per comune clicca qui.
I valori limite delle classi energetiche per la climatizzazione invernale o il riscaldamento per i comuni ricadenti in zona climatica F e per destinazioni d'uso diverse dalla destinazione E.1 sono consultabili sulla Deliberazione Giunta Regionale 22 dicembre 2008 N.8/8745.
 
 
classi%20inverno%20E.JPG
Fig.2
 
In Fig. 3 sono rappresentati i valori limite delle classi energetiche per la climatizzazione estiva o il raffrescamento, espressi in kWh/m2a (chilowattora consumati all'anno per metro quadrato di superficie utile dell'ambiente a temperatura controllata o climatizzata) per gli edifici con destinazione d'uso residenziale o adibiti ad albergo, pensione e attività assimilabili. La classificazione è valida per tutte le zone climatiche.
I valori limite delle classi energetiche per edifici con destinazione d'uso diversa dalla destinazione E.1 (residenziale o assimilabile) possono essere consultati sulla Deliberazione Giunta Regionale 22 dicembre 2008 N.8/8745.

classi%20estate.JPG
 Fig.3

 Fonte: Ing. V. Pascale

venerdì 12 agosto 2011

COME E QUANDO REGISTRARE I CONTRATTI D'AFFITTO


 
 
QUALI CONTRATTI DEVONO ESSERE REGISTRATI ?

La L. 449/97, art. 21 co.18, ha introdotto l'obbligo della registrazione per tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno.

ENTRO QUANDO DEVONO ESSERE REGISTRATI ?
Per i contratti di locazione di beni immobili, ed esclusivamente per questi, è prevista l'autoliquidazione da parte del contribuente. La registrazione del contratto ed il pagamento dell'imposta vanno fatti entro 30 giorni dalla data degli atti (o dall’inizio della loro esecuzione, in caso di contratto verbale)

A QUANTO AMMONTA L'IMPOSTA ?
L'imposta di registro è pari al 2 % del canone annuo, con un minimo di € 67.

ENTRO QUANDO VA FATTO IL PAGAMENTO ?
Il pagamento dell'imposta vanno fatti entro 30 giorni dalla data degli atti. 
Il pagamento dell'annualità successiva va effettuato entro il ventesimo giorno dalla data di scadenza annuale. 

A CHI SPETTA IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ? 
Il pagamento spetta al locatore ed al conduttore in parti uguali, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell'intera imposta.

ESISTONO DEGLI SCONTI ?
Per i contratti di locazione (e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale la stessa legge prevede la facoltà di corrispondere al momento della registrazione l'imposta di registro commisurata all'intera durata del contratto, oppure di versarla anno per anno. Chi sceglie la prima ipotesi ha diritto ad una detrazione dell'imposta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.
Es:
 



 Durata contratto (anni)

Metà del tasso di interesse legale 

Detrazione % 

 6

 1,25 

7,5 

 5

1,25

 6,25

 4

 1,25

 5

 3

 1,25

 3,75

 2

 1,25

 2,5

Se il contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo relativo all'intera durata del contratto, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quelle in corso.

QUALI SONO LE SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO 
Nuove sanzioni in vigore dal 01/04/1998 (art.1 D. Lgs. 473/1997).
Dal 1/4/1998, in caso di ritardato pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione, si applicano le seguenti soprattasse:
bullet
versamento effettuato tra il 21° ed il 50° giorno: soprattassa del 15%; 
bullet
versamento effettuato tra il 51° ed il 1° anno: soprattassa del 20%; 
bullet
versamento effettuato oltre il 1° anno: soprattassa del 30%. 
bullet
sono inoltre dovuti gli interessi del 2,5% annuo sull'imposta dovuta


DOVE SI VERSA L'IMPOSTA ?
Dal 1° gennaio 1998 sono stati soppressi i servizi di cassa degli uffici I.V.A. e Registro e quindi tutti i versamenti che prima venivano effettuati presso quegli uffici devono essere eseguiti presso gli sportelli delle banche e dei concessionari della riscossione (ex esattorie) e presso gli uffici postali.
I versamenti devono essere effettuati compilando l'apposito mod. 23 disponibile presso tutti gli istituti bancari utilizzando i seguenti codici tributo e causali:

Codici tributo :
115T - imposta di registro per i contratti di locazione fabbricati-prima annualità (2% prima annualità);
112T - imposta di registro per contratti di locazione fabbricati-annualità successive (2% annualità successive);
107T - imposta di registro per contratti di locazione fabbricati-intero periodo;
114T - imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti);
108T - imposta di registro per affitto fondi rustici
671T - Soprattassa
731T - Interessi 
Causali
RP Prima annualità
RC Annualità successive
L'ufficio al quale va inviato il conto corrente e' quello presso il quale è stata effettuata la prima registrazione.
ATTENZIONE!
Sul modello F23 deve essere indicato sempre il codice dell'ufficio presso il quale si intende registrare il contratto.
Cosa serve per la registrazione
La registrazione di un atto privato può essere effettuata in qualsiasi ufficio dell'Agenzia (quindi non nell'ufficio di competenza territoriale rispetto al proprio domicilio fiscale), scelto tenendo presente solo la propria comodità, ma è importante recarvisi avendo già con sé:
- un originale e una fotocopia (o più originali) dell'atto da registrare
- marche da bollo da 10,33 euro da applicare su originali e copie ogni quattro facciate scritte e comunque ogni 100 righe
- lo stampato meccanografico per la richiesta di registrazione - mod. 69 (che si può prendere in ufficio, compilarlo e consegnarlo contestualmente ma è disponibile anche sul sito www.agenziaentrate.gov.it alla voce modulistica)
- l'elenco atti presentati per la registrazione - modello RR (la cui compilazione, anche questa effettuabile contestualmente, non è obbligatoria, com'è ovvio se l'atto è uno)
- attestato di versamento mod. F23 in originale.

Ravvedimento
Nel caso in cui le parti presentano il contratto oltre il termine fisso stabilito, contestualmente all'imposta di registro va versata la sanzione pari a:
- 15 per cento in caso di ritardo inferiore ai trenta giorni
- 24 per cento in caso di ritardo dal mese all'anno
- 120 per cento oltre l'anno di ritardo
oltre gli interessi di legge da versarsi utilizzando il modello F23 con il codice tributo 731T.

DOVE SI REGISTRANO I CONTRATTI ?
La registrazione degli atti va fatta  all'ufficio del Registro. Oltre all'atto occorre presentare l'attestazione di pagamento (mod. F23), la richiesta di registrazione nonché un modello con la distinta degli atti presentati con la relativa liquidazione e indicazione del versamento.
Per le successive registrazioni l'ufficio al quale va inviato il conto corrente e' quello presso il quale è stata effettuata la prima registrazione.

I CONTRATTI DI COMODATO
I contratti di comodato di beni immobili scritti (redatti come atto pubblico, con scrittura privata o non autenticata) sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di 129,12 euro.
I contratti di comodato in forma verbale (sia di beni immobili che mobili) non sono soggetti all'imposta di registro
 

Se cambia l'inquilino
Per le cessioni senza corrispettivo dei contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta si paga nella misura fissa di 51,65 euro (codice tributo 110T) entro trenta giorni dalla cessione stessa.
Per le cessioni con corrispettivo l'imposta è pari al 2 per cento dei canoni ancora dovuti, da corrispondere negli stessi termini e con lo stesso codice tributo.
Entro venti giorni dal pagamento, il contribuente sarà tenuto a presentare o a spedire all'ufficio in cui aveva effettuato la registrazione il modello F23 attestante l'avvenuto versamento e una lettera in carta libera in cui si comunica l'avvenuta cessione.

Se cambia il proprietario
Non è necessario alcun adempimento.

Risoluzione anticipata
Se il contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo relativo all'intera durata, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quella in corso.
Per effettuare la risoluzione anticipata, il contribuente dovrà corrispondere un'imposta pari a 51,65 euro da versare mediante modello F23 con il codice tributo 113T entro trenta giorni dalla risoluzione anticipata. Entro venti giorni dal pagamento, il contribuente sarà tenuto a presentare o a spedire all'ufficio in cui aveva effettuato la registrazione il modello F23 attestante l'avvenuto versamento.

Proroga del contratto
Se si decide, alla scadenza, di prorogare il contratto sarà sufficiente versare il 2 per cento del canone annuo con un minimo di 52 euro, entro trenta giorni dalla scadenza del contratto. Il versamento dovrà essere effettuato mediante modello F23 utilizzando il codice tributo 114T, sia se si paga per la prima annualità sia se si paga in un'unica soluzione (cosa che va specificata nella descrizione). Anche in questo caso, come in quello della risoluzione anticipata, entro venti giorni dal versamento, sarà obbligatorio presentare all'ufficio in cui è stato registrato il contratto il modello F23 in originale.
Per annualità di proroga s'intende la prima annualità dopo la scadenza dei quattro anni (per i contratti a uso abitativo "4 + 4") o dei sei anni (per i contratti di locazione a uso commerciale). In caso di contratto annuale s'intende ogni annualità successiva alla prima.
Le altre annualità sono considerate "rinnovo". E' importante indicare sul modello F23, nel campo "descrizione", la decorrenza e la scadenza del periodo di proroga che dovrà avere durata pari a quattro anni (per i contratti a uso abitativo), a sei anni (per le locazioni commerciali) e a un anno (per i contratti annuali). Fanno eccezione a questa regola i contratti "3+2" a canone convenzionato.

Rinnovo del contratto
Entro trenta giorni dalla scadenza annuale, per i contratti pluriennali, in caso di rinnovo, è obbligatorio versare l'imposta del 2 per cento sul canone annuo eventualmente aggiornato dall'Istat. Il versamento dovrà essere effettuato mediante modello F23 utilizzando il codice tributo 112T. Non vi è obbligo di presentazione del modello di pagamento.

Ricontrattazione del canone
Non essendo prevista questa ipotesi nei contratti standard, sarà necessario annullare il vecchio contratto e stipularne uno nuovo con lo svantaggio che quest'ultimo decorrerà nuovamente dal momento della stipula per tutto il periodo pattuito, senza considerare i periodi già decorsi nel precedente contratto.

Adeguamento Istat
Se il contratto prevede un adeguamento Istat, l'imposta di registro deve essere corrisposta tenendo conto dello stesso. Soltanto in caso di pagamento in un'unica soluzione non se ne tiene conto. Se non si è ancora in possesso del dato Istat relativo al periodo in cui si effettua la registrazione, è possibile utilizzare l'ultimo indice disponibile.

Locazione di immobile arredato
La circolare n. 15 del 2002 prevede che qualora il rapporto contrattuale di locazione, relativo a un immobile registrato, fosse scisso in due distinti contratti, riguardanti rispettivamente l'immobile e l'arredo in esso contenuto si hanno, ai fini fiscali, due fattispecie imponibili diverse. Si configura quindi un unico contratto con due negozi giuridici che ai fini fiscali saranno trattati diversamente. In questo caso avremo quindi:
un'imposta del 2 per cento con un minimo di 52 euro per la parte che riguarda l'immobile da versare con il codice tributo 115T
un'imposta del 3 per cento per l'arredo da corrispondere in un'unica soluzione all'atto della registrazione con il codice tributo 109T per un importo minimo di 129,11 euro.

Garanzia fidejussoria
L'imposta di registro sulla fideiussione è dovuta soltanto se la polizza fidejussoria è stata stipulata da un soggetto diverso dalle parti contraenti. Nel caso in cui è una delle parti a prestare la garanzia fidejussoria, quindi, non è dovuta alcuna imposta. Se la garanzia è prestata da un soggetto diverso, allora è dovuta un'imposta pari allo 0,50 per cento dell'importo della fideiussione da corrispondere una tantum (ha una copertura pari alla durata del contratto e si versa tutta in corrispondenza della prima registrazione) con il codice tributo 109T mediante modello F23. L'importo da garantire è costituito dal canone annuo più le spese, moltiplicati per il numero di anni di durata della locazione escluse le proroghe.


FONTE: http://www.tutelati.it/registra.htm#ENTRO

giovedì 30 giugno 2011

CALCOLA DA SOLO L'IRPEF!!



Ciao a Tutti

L'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) è nata con la riforma tributaria del 1973. Un'altra riforma approvata nel 2003 stabilisce la sua sostituzione con l'Ire (imposta sul reddito): in realtà però il cambiamento di nome non è mai divenuto effettivo e tutti documenti ufficiali, compresi i modelli di dichiarazione, continuano a parlare di Irpef. Sono soggette all'Irpef le persone fisiche e in alcuni casi le società, che però la versano attraverso i soci. Chi risiede in Italia paga sui redditi prodotti in patria o all'estero, mentre i non residenti pagano per i redditi prodotti nel territorio italiano. Il gettito Irpef complessivo è di circa 130 miliardi di euro l'anno, oltre un terzo del totale delle entrate tributarie complessive. 

L'Irpef è un'imposta progressiva: la percentuale del prelievo aumenta in base al reddito. In passato questa progressività era ottenuta con aliquote e scaglioni. In seguito sono stati inseriti altri elementi come le detrazioni e più recentemente il sistema di deduzioni noto come "no tax area". Nel 2007 si è tornati alle detrazioni. La conseguenza di queste continue innovazioni è che anche in casi relativamente semplici non è facilissimo farsi un'idea dell'imposta dovuta mediante un semplice calcolo con carta e penna. Ad esempio con il sistema in vigore nel 2006 le aliquote venivano applicate su un imponibile ridotto dalla deduzione (tanto maggiore quanto più il reddito è basso): proprio determinare l'importo della deduzione risulta un po' laborioso. Dall'anno seguente invece le detrazioni, variabili, riducono l'imposta calcolata in base alle aliquote. Questo sito vuole offrire la possibilità di valutare con un colpo d'occhio il peso dell'Irpef: comprende quindi solo gli elementi base, la situazione lavorativa e quella familiare, tralasciando altri sgravi fiscali ai quali il singolo contribuente può avere diritto.
cliccando questo semplice link troverete il modo di calcolare la Vostra Irpef

CLICCA QUI PER IL CALCOLO

semplice e utile :)

OPPURE FALLO MANUALMENTE SEGUENDO QUESTO SCHEMA:

La procedura di calcolo dell'Irpef 2011

1) Individua tutte le tue fonti di reddito relative all'anno fiscale 2011;
2) Per ciascuna fonte di reddito ricava il reddito lordo percepito nel 2011;
NB: lavoratori dipendenti e pensionati debbono riferirsi alla retribuzione lorda e non al netto mensile percipito. La voce in busta paga o nella pensione è "Totale compenze".
3) Somma tutti i redditi lordi percepiti nel 2011 otterrai l'imponibile Irpef lordo;
4) All'imponibile Irpef lordo sottrai tutti gli oneri deducibili e la deduzione relativa all'abitazione principale. Otterrai l'imponibile Irpef netto;
5) Lo scaglione Irpef che contiene il tuo imponibile Irpef netto è detto scaglione di riferimento;
NB: per identificare il tuo scaglione consulta la tabella degli scaglioni e delle aliquote Irpef 2011 nel paragrafo successivo.
6) A ciascun scaglione Irpef di riferimento è associata un'imposta fissa e una variabile, quest'ultima è calcolata applicando l'aliquota dello scaglione di riferimento esclusivamente sul reddito che ne supera la soglia inferiore;
NB: per identificare la soglia inferiore dello scaglione di riferimento consulta la tabella degli scaglioni e delle aliquote Irpef 2011 nel paragrafo successivo.
7) La tua imposta Irpef lorda si calcola sommando l'imposta fissa dello scaglione di riferimento con quella variabile;
8) Ottenuta l'imposta Irpef lorda si calcola quella netta sottraendo tutte le detrazioni fiscali a cui si ha diritto;
9) L'imposta Irpef netta rappresenta l'importo da pagare all'Agenzia delle Entrate come Irpef 2011.

Tabella degli scaglioni e aliquote Irpef 2011

A seguire la tabella degli scaglioni e delle aliquote Irpef relative all'anno di imposta 2011:
Scaglioni reddito 2011 Aliquota Irpef lordo 2011
da 0 a 15.000 euro 23% 23% del reddito
da 15.000,01 a 28.000 euro 27% 3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro
da 28.000,01 a 55.000 euro 38% 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro
da 55.000,01 a 75.000 euro 41% 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro
oltre 75.000 euro 43% 25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro


Sandra Pellizzari


FONTE:IRPEF.INFO

venerdì 24 giugno 2011

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA


ATTENZIONE

In base al Decreto del 17 dicembre 2010, n. 256 (pubblicato nella GU n. 27 del 3 febbraio 2011), è in vigore dal 18 febbraio 2011 il Regolamento del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.

I mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:
1. età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);
2. un reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
3. non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati.

Per leggere il testo del decreto, cliccare qui.
» ACQUISTO "PRIMA CASA"
Nel caso di acquisto della "prima casa" è prevista una serie di agevolazioni:
  • l'imposta di registro, o in alternativa l'Iva, si paga con aliquota ridotta;
  • le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
Per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari.
Lo sconto fiscale vale anche per l'acquisto di pertinenze, sia pure effettuato con atto separato, ma con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
  • C/2, cantina o soffitta;
  • C/6, box o posto auto;
  • C/7, tettoia chiusa o aperta.
I requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa sono:






ABITAZIONE
  • non deve avere le caratteristiche di lusso indicate dal decreto ministeriale 2 agosto 1969, in "Gazzetta Ufficiale" 218 del 27/08/1969, mentre non è rilevante la categoria catastale;
  • deve essere ubicata nel Comune dove l'acquirente ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dall' acquisto (il termine è stato elevato da 12 a 18 mesi dal 1° gennaio 2001), oppure nel Comune in cui l'aquirente svolge la propria attività;
  • se l'acquirente si è trasferito all'estero per lavoro, l' immobile deve essere situato nel Comune ove ha sede o esercita l'attività l'azienda da cui dipende;
  • l'immobile può essere ubicato in qualsiasi Comune del territorio italiano se l'acquirente è cittadino italiano residente all'estero (iscritto all'AIRE, anagrafe degli italiani residenti all'estero);
  • per fruire delle agevolazioni prima casa non è necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione propria e/o dei familiari, tant'è che può essere acquistata con le agevolazioni "prima casa" anche un'abitazione affittata o da affittare dopo l'acquisto (circolari n. 38 del 12 agosto 2005, n. 19/E del 1° marzo 2001 e n. 1/E del 2 marzo 1994).
ACQUIRENTE
L'acquirente, o gli acquirenti, devono dichiarare nell'atto di compravendita:


  • di non essere titolare esclusivo (proprietario al 100%) o in comunione con il coniuge (la comproprietà con un soggetto diverso dal coniuge non è ostativa) di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di un'altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l'immobile oggetto dell'acquisto agevolato;
  • di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso e abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa.
  • di impegnarsi a stabilire la residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l'immobile da acquistare, qualora già non vi risieda.
    Se il Comune ritarda il trasferimento della residenza, i termini di decorrenza per fruire dei benefici fiscali possono prorogarsi oltre i 18 mesi. Per la Cassazione, infatti, il termine di 18 mesi è considerato "meramente sollecitatorio" e non perentorio (ordinanza n. 3507 dell' 11 febbraio 2011).

Queste tre condizioni devono essere attestate con apposita dichiarazione da inserire nell'atto di compravendita. Se per errore sono state omesse, si può rimediare mediante atto integrativo in cui viene esplicitamente dichiarata la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per fruire delle agevolazioni fiscali.
Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune dove si trova l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa.
PERDITA DELLE
AGEVOLAZIONI

L'acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando:
  • le dichiarazioni previste dalla legge nell'atto di acquisto sono false;
  • non trasferisce entro 18 mesi la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile oggetto dell'acquisto;
  • vende o dona l'abitazione prima che sia decorso il termine di 5 anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
La risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 33/E del 15 marzo 2011 fornisce chiarimenti sulla decadenza dall'agevolazione fiscale "prima casa", nella particolare ipotesi di successione con un solo immobile e più beneficiari.


La decadenza dell'agevolazione comporta il recupero delle imposte nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% delle maggiori imposte dovute, oltre gli interessi di mora.
Precisamente:
- il residuo 4% di imposta di registro o il 6% di iva;
- l'imposta ipotecaria del 2%;
- l'imposta catastale dell'1%.
Viene applicata, inoltre, una soprattassa del 30% e sono dovuti gli interessi legali del 2,5% dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007, del 3% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, dell'1% dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, dell'1,5% dal 1° gennaio 2011.
Il contribuente può sanare il debito con il Fisco se, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, versa le imposte dovute più interessi e soprattassa ridotta ad 1/4 (un quarto).
Per la vendita della casa entro 5 anni dall'acquisto, oltre al ricalcolo delle imposte con l'applicazione delle aliquote ordinarie ed alla sanzione del 30%, è dovuta la tassazione con aliquota del 20% sulle plusvalenze, ma solo se l'immobile non sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di detenzione dell'abitazione.


Perdita delle agevolazioni fiscali e sue conseguenze
Motivi che determinano
la perdita
della agevolazione

  • False dichiarazioni rese nell'atto di acquisto
  • Mancato trasferimento della residenza nei tempi previsti
  • Vendita prima dei 5 anni dell'immobile acquistato con agevolazioni,
    a meno che entro 1 anno non se ne acquisti un altro

Conseguenze derivanti
dalla perdita
della agevolazione

  • Pagamento delle imposte in misura ordinaria
  • Sanzione del 30% sulle maggiori imposte dovute
  • Pagamento degli interessi di mora
CONTROLLI E VERIFICHE L'Ufficio delle Entrate competente per territorio può esercitare l'azione di controllo e verifica sulla sussistenza dei requisiti "prima casa", entro il termine massimo di tre anni. Il periodo si calcola a partire dallo scadere del termine previsto per soddisfare le richieste stabilite dalla legge. I tre anni decorrono quindi: - dalla data dell'atto di acquisto per le false dichiarazioni rilasciate sul possesso dei requisiti richiesti; - dallo scadere del termine dei 18 mesi previsto per il trasferimento della residenza nel nuovo comune se al momento dell'acquisto si abitava in altra località; - dalla data di cambio di residenza per la vendita della casa entro cinque anni dall'acquisto, senza ricomprarne un'altra nei dodici mesi successivi. Per poter procedere all'accertamento l'Ufficio delle Entrate deve portare prove circostanziate. I NUOVI BENEFICIARI circolare n. 19/2001 Questi i nuovi beneficiari delle agevolazioni, in base alla circolare n. 19 del 2001.
  • Chi, riacquistando una prima casa, ne ha venduto una comprata da un' impresa prima del 22 maggio 1993 con l' Iva al 2% o 4%, o di cui era assegnatario in cooperativa edilizia, anche prima del 30 dicembre 1993.
    In tali casi deve dimostrare che alla data di acquisto o di assegnazione dell'immobile alienato era in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa allora vigente in materia di acquisto della prima casa e che la vendita è avvenuta entro un anno dal riacquisto.
  • Chi ha fatto costruire in proprio, con contratto di appalto, l'antecedente prima casa da un' impresa, anche prima del 22 maggio 1993.
    Il contratto di appalto dovrebbe essere scritto e registrato e, alla data di consegna dell'immobile alienato, il contribuente deve essere stato in possesso dei requisiti allora previsti dalla legge per l'acquisto della prima casa.
  • Chi, riacquistando una prima casa, ne ha donato una acquistata dopo il 24 aprile 1982 con i benefici prima casa o con Iva ridotta, purché la donazione sia avvenuta entro un anno dal riacquisto.
  • Chi ha dato in permuta una prima casa, in cambio di una nuova. In tal caso la detrazione va calcolata non in base all' imposta di registro pagata per la permuta (che riguarda due immobili), ma in modo proporzionale rispetto all'unico immobile interessato.
  • Chi acquista una prima casa in comproprietà, fino al limite dei tributi pagati a titolo di registro o Iva dal singolo comproprietario per la propria quota.
  • Chi acquista un immobile non ultimato, a condizione che, una volta ultimato, non sia da considerare "di lusso".
  • Chi vende una casa ereditata o avuta in donazione, qualora il defunto o il donatore l'abbia acquistata con i benefici prima casa.
    Il credito d' imposta si trasferisce agli eredi, va riportato nella denuncia di successione e incrementa l'imponibile da tassare.
  • Chi acquista, o ha acquistato e rivenduto, un immobile classificato nella categoria A/10 (uffici), ma di fatto adibito a prima abitazione, a condizione che si possa dimostrare l'effettiva destinazione.
ACQUISTO DELLA PRIMA CASA Acquisto da privato
  • Se il venditore dell'immobile è un privato non soggetto ad Iva, si applica:
    - l'imposta di registro del 3% invece che del 7% sul valore dichiarato;
    - le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro ciascuna.

    Gli atti di compravendita di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, stipulati fra privati o fra un privato ed un'impresa non costruttrice, devono obbligatoriamente contenere un doppio valore:

    - il prezzo realmente pagato che, però, non avrà alcuna rilevanza fiscale;
    - il valore catastale dell'immobile che costituisce ufficialmente l'importo sul quale vengono calcolate le imposte di registro e ipotecarie-catastali.

    Nell'atto notarile deve essere fatta esplicita richiesta di pagare le imposte sulla base del valore catastale. In proposito va detto che è consigliabile dichiarare il giusto prezzo pagato per non rischiare brutte sorprese dopo la vendita. Infatti, se sorgono problemi, il grado di tutela ovvero di sicurezza è limitato al valore dichiarato nel rogito e non al prezzo effettivamente pagato. E così nei casi di gravi vizi nella costruzione dell'immobile o di impresa o società a rischio di fallimento.

Acquisto da imprese
  • Chi acquista casa da impresa "costruttrice" o "ristrutturatrice" entro 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà pagare:
    - l'Iva ridotta al 4% (invece che del 10%);
    - le imposte di registro, ipotecaria e catastale, in misura fissa pari a 168 euro ciascuna.
    In tal caso, la legge impone che nel rogito notarile venga inscritto l'esatto prezzo pattuito e che devono essere riportati le modalità di pagamento (estremi assegni, bonifici o altre modalità) e i dati identificativi e le modalità di pagamento dell'agente immobiliare eventualmente utilizzato.
  • Qualora la vendita venga effettuata da impresa non costruttrice, oppure costruttrice o ristrutturatrice, e la cessione avviene dopo 4 anni dall'ultimazione dei lavori, per la compravendita sono dovute:
    - l'imposta di registro con aliquota del 3%;
    - le imposte ipotecaria e catastale di 168 euro ciascuna.

Tabella riassuntiva dei vantaggi per la prima casa

IMPOSTA
PRIMA CASA
ALTRE
acquisto da privato
REGISTRO
3 %
7 %
IPOTECARIA
168 euro
2 %
CATASTALE
168 euro
1 %
acquisto da impresa "costruttrice" o "ristrutturatrice"
entro 4 anni dall'ultimazione dei lavori
IVA
4 %
10 %
REGISTRO
168 euro
168 euro
IPOTECARIA
168 euro
168 euro
CATASTALE
168 euro
168 euro
acquisto da impresa non costruttrice oppure costruttrice
che vende dopo 4 anni dall'ultimazione dei lavori
REGISTRO
3 %
7 %
IPOTECARIA
168 euro
2 %
CATASTALE
168 euro
1 %


FONTE: FISCO LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
DOSSIER.NET