CHI SIAMO
L.B.N. Progetto Casa è un'evoluzione della classica agenzia immobiliare, ci occupiamo della gestione e compravendita di immobili, di brokeraggio di yacht di lusso e imbarcazioni di ogni genere oltre a mutui immobiliari e nautici.
Questa particolare triangolazione ci permette di avvalerci di un vasto e importante portafoglio clienti, dalla persona che vuol investire alle ditte in cerca di abitazioni da ristrutturare al cliente in cerca della prima o della seconda casa.
Ci occupiamo inoltre di perizie, pratiche catastali e certificazioni energetiche in tutto il Piemonte e la Liguria
Con Noi troverete serietà, competenza e affidabilità. contattateci con fiducia
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giovedì 29 dicembre 2011
UNA CASA PIU' EREDI : SCISSIONE EREDITARIA PER LA VENDITA ALL'ASTA
Cari lettori spesso capita a molti clienti ditrovarsi in una situazione abbastanza comune di questi tempi e cioè di ereditare un immobile assieme ad altri famigliari (cooeredi). Può anche succedere che alcuni vogliano vendere altri no, ebbene esiste una formula assolutamente lunga e dispendiosa ma efficace per vendere l'immobile. Questa legge è applicabile per favorire chi ha necessità di liquidità contro chi invece non ne ha bisogno, in tempi duri come questi ci si trova quindi a litigare tra parenti.
La credenza comune è che anche se uno solo dei cooeredi non voglia vendere l'immobile ciò sia di fatto impossibile invece entra in gioco la scissione ereditaria che può essere attuata anche solo ad un immobile e non a tutta l'eredità.
Cercherò di spiegare di cosa si tratta, innanzi tutto è una forma giuridica a cui un o più cooeredi possono appellarsi come ultimo tentativo per vendere l'immobile senza l'approvazione degli altri cooeredi
La divisione giudiziale :
Secondo l’art. 713 c.c., “i coeredi possono sempre domandare la divisione”, e quindi anche nel caso in cui un condividente si trovi in stato di incapacità, ed ancorché il bene da dividere abbia “ad oggetto la casa coniugale”.
In particolare, “lo stato di comunione ereditaria può essere fatto cessare da ciascuno degli eredi con l’actio communi dividendo”, la quale è un’azione giudiziaria, personale ed imprescrittibile, avente per oggetto il diritto potestativo allo scioglimento di una comunione ereditaria, e che presuppone la qualità di erede nell’attore e nei convenuti.
Ovviamente, la divisione non è necessaria ove, ex art. 720 c.c., si faccia luogo all’attribuzione unitaria del bene, poiché la vendita a terzi costituisce “l’estrema alternativa, alla quale la legge consente di far ricorso”, nel caso in cui nessuno dei condividenti richieda (o sia comunque disposto ad accettare) l’assegnazione unitaria del bene non divisibile: “ciò, nello stesso interesse dei condividenti, poiché mentre l’attribuzione (per intero) è fatta in base al valore di stima eseguita con criteri obiettivi, nel caso invece di vendita, a beneficio dei coeredi va il prezzo che non sempre corrisponde al reale valore della cosa, per i rischi che l’asta comporta”.
Ciò detto, è possibile ora soffermarsi su alcuni dettagli della procedura:
1) Ex art. 22 c.p.c., è competente il giudice del luogo dell’aperta successione.
2) La domanda introduttiva del giudizio è una citazione.
3) Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione in cui possono innestarsi procedimenti contenziosi di ordine vario, e la cui disciplina è contenuta negli artt. 784 e ss. c.p.c..
4) Tutti i coeredi sono litisconsorzi necessari.
5) Anche nel processo divisorio è applicabile l’istituto della contumacia.
6) La pronuncia del giudice ha carattere meramente dichiarativo ed efficacia retroattiva.
7) È possibile chiedere lo scioglimento parziale della comunione ereditaria (e, quindi, limitatamente ad un solo immobile anche nel caso in cui ve ne fossero altri in comunione ereditaria).
Nel caso in cui l’immobile sia "non comodamente divisibile":
8) Il Giudice dispone la vendita all’incanto dell’immobile ex artt. 788 e 576 c.p.c., alle modalità determinate dallo stesso Giudice in caso di mancato accordo delle parti, ed anche attraverso il deferimento delle operazioni ad un notaio ex art. 730 c.c..
9) Il prezzo ricavato dalla vendita dovrà distribuirsi tra i condividenti, secondo le rispettive quote.
Nel caso in cui l’immobile sia invece "comodamente divisibile":
8) Lo scioglimento della comunione ereditaria avverrà mediante frazionamento dell’immobile, attraverso la predisposizione – anche con l’ausilio di un notaio – del progetto di divisione, e quindi l’assegnazione delle porzioni dell’immobile tra le parti secondo le rispettive quote.
9) Si precisa che è sempre possibile (oltre che opportuna) la nomina di un esperto ex art. 194 disp. att. c.p.c..
Si sottolinea, inoltre, che “è ormai consolidato in giurisprudenza l’orientamento secondo cui le spese processuali nei giudizi di divisione devono essere poste a carico di tutti i condividenti in proporzione delle rispettive quote”
Specifico che questo tipo di procedura è poco nota e quindi spesso poco considerata.
Sandra Pellizzari
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lunedì 19 dicembre 2011
OBBLIGO DI INSERZIONARE LA CLASSE ENERGETICA NELLE PUBBLICITA'
A decorrere dal prossimo 1 gennaio 2012 sarà obbligatorio riportare negli annunci pubblicitari di vendita degli edifici l'indice di prestazione energetica contenuto nell'ACE.
Il Consiglio dei Ministri nel mese di marzo scorso ha approvato il D.Lgs di recepimento della direttiva comunitaria 2009/28/CE che introduce tale obbligo.
Pertanto, per disposizione nazionale l'obbligo decorrerà dal 1.1.2012 su tutto il territorio nazionale.
Resta inteso che l’obbligo di dichiarazione di classe energetica negli annunci commerciali è in capo a chiunque utilizzi questi mezzi di comunicazione (quindi non solo l’agenzia immobiliare ma anche il privato che espone un cartello).
Oltre alla la classe energetica di un immobile (scala A+, G oppure “non soggetto a certificazione”) si deve indicare anche l'indice di prestazione energetica (valore numerico, decimale) e l'unità di misura (kWh/m² anno per gli immobili residenziali, kWh/m³ anno per i locali commerciali).
VI RICORDIAMO CHE IL NOSTRO STUDIO TECNICO PER IL PIEMONTE E LA LIGURIA RIMANE A VOSTRA DISPOSIZIONE PER LE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE A PARTIRE DA € 250 !!! PER INFORMAZIONI CONTATTATEMI IN AGENZIA
mercoledì 23 novembre 2011
SFRATTO PER MOROSITA'
Esaminiamo qui di seguito le fasi fondamentali della procedura di sfratto per morosità.
1) In caso di ritardi o mancati pagamenti del canone di locazione, il proprietario dell'immobile dovrà inviare una lettera raccomandata a.r. (ossia con ricevuta di ritorno) in cui sollecita il pagamento degli affitti arretrati entro e non oltre una certa data (generalmente 15 giorni).
Nel caso in cui l'invio di questa raccomandata non abbia sortito alcun effetto, il proprietario si rivolgerà ad un avvocato di fiducia per avviare la pratica di sfratto.
2) Se il pagamento continua a non avvenire, l'avvocato notificherà l'intimazione di sfratto e la citazione per la convalida, in cui l'inquilino moroso viene citato a comparire in Tribunale ad una data udienza.
3) L'inquilino che si presenta all'udienza può richiedere il cosiddetto "termine di grazia" (solo per le locazioni abitative, non per quelle commerciali), ovvero un periodo entro cui poter pagare, saldando in questo modo la sua morosità.
In questi casi il Giudice è solito concedere allo sfrattato un adeguato periodo di tempo per il rilascio dell'immobile, periodo che di solito varia tra i tre e i quattro mesi.
4) Nel caso in cui l'inquilino non si presenti oppure non si opponga, lo sfratto viene convalidato ed il Giudice fissa la data per il rilascio dell'immobile, solitamente circa un mese dopo la data dell'udienza.
A questo punto l'atto viene inviato alla cancelleria per l'apposizione della formula esecutiva.
Con questa formula si ordina a tutti gli Ufficiali Giudiziari di mettere in esecuzione l'atto di sfratto (con un fabbro, che potrà cambiare la serratura) ed in caso di necessità richiedere l'assistenza della forza pubblica.
5) L'inquilino moroso che si ostina a non rispettare la data per il rilascio fissata dal Giudice, si vedrà notificare dal proprietario a mezzo del suo avvocato un atto di precetto nel quale viene intimato il rilascio dell'unità immobiliare entro circa 10 giorni dalla notifica.
In difetto si procederà con l'esecuzione forzata.
6) Se nonostante tutto l'inquilino non provvede a lasciare l'immobile, allora occorrerà procedere con una "monitoria di sgombero".
Questo è un ulteriore atto da notificare all'inquilino.
L'Ufficiale Giudiziario del Tribunale comunica al moroso il giorno e l'ora esatti in cui si recherà presso l'immobile occupato, con l'assistenza della forza pubblica.
7) L'Ufficiale Giudiziario eseguirà materialmente lo sfratto avvalendosi se necessario della forza pubblica. In altre parole farà cambiare la serratura della porta di casa al fabbro, preventivamente chiamato dal proprietario e dallo stesso pagato.
8) L'iter descritto si conclude con il "verbale di rilascio immobile" in cui l'Ufficiale Giudiziario certifica l'avvenuto sfratto.
Nell'ipotesi in cui siano presenti mobili dell'inquilino moroso, l'Ufficiale Giudiziario ne redigerà un dettagliato elenco, nominando il proprietario custode e responsabile dei beni che l'inquilino non è riuscito a portare via.
FONTE: SOLE24ORE
martedì 25 ottobre 2011
LE AREE DESTINATE A PARCHEGGIO, LEGISLAZIONE E NORMATIVE
La legge 267 del 1967 (Legge Ponte)
Il primo intervento legislativo finalizzato a disciplinare organicamente la materie venne posto in essere con la legge 765/1967 (Legge Ponte) che prevedeva, all'art 18, che le costruzioni realizzate in seguito alla data del 1 settembre 1967 fossero provviste di spazi destinati a parcheggio in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione. Tali parcheggi avrebbero dovuto essere posti nelle adiacenze degli edifici, o ubicati sia all'interno che nel sottosuolo degli edifici stessi.
Tuttavia, tale primo intervento legislativo non definiva la natura del vincolo delle aree adibite a parcheggio per cui dovette intervenire prima la dottrina e poi la giurisprudenza.
1) Secondo un primo orientamento dottrinario, il vincolo de quo avrebbe dovuto essere considerato un vincolo oggettivo di destinazione, per cui i legittimi proprietari di tali aree avrebbero potuto liberamente disporne anche verso soggetti “esterni”. Si tratterebbe, quindi, di un mero vincolo oggettivo, cioè la semplice destinazione a parcheggi di determinate aree ubicate presso le abitazioni.
2) Un altro orientamento, invece, individuava nei parcheggi un vincolo di destinazione di tipo soggettivo, cioè tali aree avrebbero potuto essere utilizzate soltanto dai proprietari o dai detentori qualificati delle unità abitative di riferimento. In base a ciò, se il parcheggio fosse interno all'edificio, quello si sarebbe dovuto ascrivere ai servizi comuni ex art. 1117 c.c.. Se invece il parcheggio fosse adiacente all'edificio, quello avrebbe dovuto qualificarsi come pertinenza ex lege (sul punto si veda anche: Cass. Civ. Sent. 244 del 1995).
3) Infine, un terzo orientamento riteneva che i proprietari delle unità abitative avessero un diritto d'uso sui parcheggi. Tale diritto avrebbe potuto farsi valere anche in caso di trasferimento della aree a tale fine destinate. La mancata previsione di detto diritto d'uso avrebbe comportato la nullità ex art. 1418 c.c. del contratto di compravendita dell'unità abitativa considerata (sul punto si veda anche: Cass. Civ. Sez. Unite Sent. 9631 del 1996).
Al di là del dibattito dottrinale, invece, la Suprema Corte con la Sentenza a Sezioni Unite n. 6600 del 1984 enunciò alcuni punti fermi sulla portata e sull'applicazione dell'art 18 della Legge Ponte. Innanzitutto, l'art 18 venne considerato norma imperativa operante anche tra privati. In secondo luogo, il posto auto venne considerato una pertinenza ex lege dell'immobile adibito ad abitazione. Infine, una ipotetica vendita dell'unità abitativa senza il parcheggio avrebbe comportato l'integrazione ex art. 1347 c.c. del contratto di compravendita, determinando in capo all'ex proprietario un diritto reale d'uso sull'area adibita a parcheggio.
La legge 47 del 1985
In seguito, il Legislatore intervenne ancora sul regime giuridico riguardante dette aree con l'art 26 della legge 47 del 1985. Tale articolo stabiliva testualmente che le aree destinate a parcheggio costituivano delle vere e proprie pertinenze delle costruzioni ai sensi degli art. 817, 818, 819 c.c. e seguenti. La portata di tale intervento normativo venne poi precisata dalla pronuncia della Cassazione a S.U. n. 3363 del 1989, la quale chiarì il valore normativo della legge 47/1985 e ribadì che l'ex proprietario avrebbe avuto diritto a godere di un diritto reale d'uso sulle aree adibite a parcheggio.
La legge n. 122 del 1989 (Legge Tognoli )
Di seguito, la Legge Tognoli (L. 122 del 1989) disciplinò ulteriormente l'ambito in esame, immettendo notevoli innovazioni. In primo luogo, stabilì un nuovo rapporto di un metro quadro di parcheggi per ogni dieci metri cubi di costruzione. Inoltre, veniva disposto un nuovo regime di agevolazioni fiscali per i costruttori. Infine, venne stabilito che le aree adibite a parcheggio non avrebbero potuto essere cedute separatamente rispetto all'unità abitativa alla quale erano legate da vincolo pertinenziale. In caso contrario, l'atto di compravendita sarebbe stato nullo ex art. 1418 c.c..
Tale legge, però, portò ulteriori problemi interpretativi ed applicativi, soprattutto riguardo all'ipotesi, molto frequente nella pratica, di realizzazione di posti auto in eccedenza rispetto a quanto richiesto dalla disciplina di settore.
Quindi, tali dubbi vennero fugati ancora dalla Suprema Corte.
In base ad un primo orientamento giurisprudenziale, dettato dalla Cassazione con Sent. 10459 del 2001, il vincolo di destinazione riguarderebbe l'intera area adibita a parcheggio, a prescindere dal fatto per cui una parte dei posti auto sarebbe eccessiva rispetto a quanto richiesto della legge. Invece, in base ad un secondo orientamento, peraltro confermato dalla Sezioni Unite con Sent. 12793 del 2005, la aree che eccedono la misura imposta dalla legge non sarebbero soggette a nessun vincolo e quindi il proprietario potrebbe legittimamente cederle a terzi.
La legge 246 del 2005
In ultimo, si registra un ulteriore intervento legislativo con la recente L. 246 del 2005. In base a tale norma gli spazi adibiti a parcheggi non sono gravati da vincoli pertinenziali di sorta né da diritti d'uso a favore dei proprietari di altre unità immobiliari e sono trasferibili autonomamente da esse. Dalla predetta disposizione si evince che è stato tolto da tale aree sia il vincolo pertinenziale che il relativo diritto d'uso. Inoltre, viene finalmente stabilita la possibilità per gli aventi diritto di cedere liberamente i posti auto, senza alcun obbligo verso i titolari delle unità abitative a cui si riferiscono.
Infine, la Cassazione con la Sent. 4264 del 2006, in sostanza, chiarisce che la sopra detta norma si applica solo per i parcheggi realizzati con le nuove abitazioni ed ha come destinatari i privati e la loro autonomia negoziale.
FONTE: http://www.condominioweb.com/condominio/articolo111.ashx
Avv. Luigi Modaffari
AFFITTO CON PATTO DI RISCATTO
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione 1º agosto 2008, n. 338, ha chiarito che:
- il contratto di locazione di un immobile, con patto di riscatto vincolante per entrambe le parti, costituisce una cessione di beni, che si considera effettuata, ai fini dell’Iva e delle imposte sui redditi, nel momento della stipulazione del contratto stesso;
- la locazione con patto di futura vendita comporta l’uscita immediata dei beni dal bilancio del cedente e l’iscrizione del fabbricato nello stato patrimoniale del locatario, futuro acquirente del bene, nell’esercizio di stipula del contratto.
Volendo esemplificare: una società consortile, dopo aver acquisito il diritto di superficie su un’area comunale per costruire alcuni capannoni artigianali da destinare ai propri soci, ha stipulato con gli stessi un contratto di locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti, nell’ambito del quale i canoni di locazione sono considerati acconti del prezzo della successiva cessione. Il contratto prevede che, al termine della locazione, la proprietà venga trasferita al socio previo pagamento di una somma già fissata, pari alla differenza tra:
- il valore complessivo dell’immobile (in assenza di fini di lucro, come nel caso considerato, tale valore corrisponde ai costi sostenuti per realizzare l’immobile);
- i canoni di locazione corrisposti nel corso della locazione stessa.
- costi sostenuti dal locatore/futuro cedente per l’acquisizione dell’immobile o in relazione alla condizione giuridica di proprietario-locatore;
- costi sostenuti in nome proprio, ma per conto dei locatari, consorziati.
- costituisce una componente del prezzo di cessione convenuto tra le parti e segue, pertanto, la stessa disciplina prevista per la cessione o la locazione con patto di futura vendita vincolante per ambedue le parti;
- deve essere assoggettato ad Iva al momento di stipula del contratto.
venerdì 21 ottobre 2011
AFFITTO A CANONE CONCORDATO
1. CANONE “CONCORDATO” (Legge 431/98)*
Come funziona
• Durata del contratto: 5 anni (3 anni più 2 di rinnovo automatico). In casi particolari
previsti dalla Legge, anche solo 3 anni, con disdetta motivata.
• Per Studenti: Si possono utilizzare nei Comuni sedi di università o di corsi
universitari distaccati ovvero di specializzazione nonché nei Comuni limitrofi,
individuati dagli accordi territoriali. Valgono solo per chi affitta a studenti
universitari o comunque a studenti che seguono corsi di perfezionamento o
aggiornamento a livello universitario. Si può affittare anche a un gruppo di studenti.
La durata del contratto va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni, con
rinnovo automatico
Canone
• Il canone massimo che è possibile richiedere è stabilito dai sindacati dei proprietari e
degli inquilini locali, in appositi accordi territoriali, incrementato del 75% del costo
della vita dalla data dell’accordo. Dipende essenzialmente dalle zone dei comuni,
dall’ampiezza dell’alloggio e dalle sue condizioni.
• Per Studenti: Il canone massimo che è possibile richiedere è stabilito dai sindacati
dei proprietari e degli inquilini locali, in appositi accordi territoriali.
Sconti fiscali per il proprietario
• Sono previsti solo nei comuni ad alta tensione abitativa. Consistono in uno “sconto”
del 40,5% sul canone imponibile sulla dichiarazione dei redditi; in una riduzione del
30% dell’imposta di registrazione del contratto; nella possibilità di godere
un’aliquota ICI più bassa a chi affitta come prima casa, se il Comune lo decide.
Il comune di Bologna applica uno sconto ICI pari al 100%
• Per Studenti: Sono previsti solo nei comuni ad alta tensione abitativa. L’imponibile è
solo il 40,5% sul canone da denunciare sulla dichiarazione dei redditi (47,5% per la
laguna di Venezia); poi c’è la riduzione del 30% dell’imposta di registrazione del
contratto; il Comune possono (ma non sono costretti) concedere un’aliquota ICI più
bassa a chi affitta come abitazione principale.
Il comune di Bologna applica uno sconto ICI pari al 100%
Sconti fiscali per l’inquilino
• Detrazione di € 495,80 (reddito complessivo che non supera € 15.493,71), e di €
247,90 (reddito complessivo fino a 30.987,41 €).
• In alternativa, se più convenienti, gli inquilini possono usare gli sconti previsti
per il “canone libero”, se ricorrono le condizioni (novità contenuta nella
Finanziaria 2008 in corso di approvazione).
• Per Studenti: Sono previsti solo nei comuni ad alta tensione abitativa. L’imponibile è
solo il 40,5% sul canone da denunciare sulla dichiarazione dei redditi (47,5% per la
laguna di Venezia); poi c’è la riduzione del 30% dell’imposta di registrazione del
contratto; il Comune possono (ma non sono costretti) concedere un’aliquota ICI più
bassa a chi affitta come abitazione principale.
• Per Studenti: Gli stessi previsti per i contratti a “canone libero”, se ricorrono le
condizioni. (novità contenuta nella Finanziaria 2008 in corso di approvazione)
* Fonte: Il Sole 24 Ore. In grassetto sono riportate le novità contenute nel Disegno di Legge finanziaria.
2
2. CANONE “LIBERO” (Legge 431/98)
Come funziona
• Il contratto dura al minimo 8 anni (4 anni + 4 di rinnovo automatico)
Canone
• È completamente libero, secondo accordi tra proprietario e inquilino.
Sconti per il proprietario
• L’alloggio deve essere l’abitazione principale del locatario. Le detrazioni non sono
cumulabili fra loro ma l’inquilino, ricorrendo le condizioni, può scegliere quella
a lui più favorevole (novità contenuta nella Finanziaria 2008 in corso di
approvazione). Le detrazioni sono rapportate al periodo dell’anno coperto dal
contratto di locazione.
Ecco la casistica:
1. Si detraggono € 300 se il reddito complessivo del titolare del contratto
d’affitto non supera i € 15.493,71 ; € 150 se il reddito complessivo del
titolare del contratto d’affitto è compreso fra € 15.493,71 e € 30.987,41.
La detrazione è rapportata al periodo dell’anno coperto dal contratto
di locazione (novità contenuta nella Finanziaria 2008 in corso di
approvazione).
2. Una determinazione più consistente è prevista per i giovani fra i 20 e i
30 anni, titolari di un contratto d’affitto registrato come abitazione
principale, purché diversa da quella dei genitori. La detrazione è di €
991,60 se il reddito complessivo del titolare del contratto d’affitto non
supera i € 15.493,71; è di € 495,8 se il reddito complessivo del titolare
del contratto d’affitto è compreso fra i € 15.493,71 e € 30.987,41 (novità
contenuta nella Finanziaria 2008 in corso di approvazione).
3. Per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria
residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni
antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti
di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli
stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di
distanza dal precedente e comunque al i fuori della propria regione, spetta
una detrazione, per i primi 3 anni, complessivamente pari a:
1. £ 1.920.000 (€ 991,60), se il reddito complessivo non supera £ 30
milioni (€ 15.493,71);
2. £ 960.000 (€ 495,80), se il reddito complessivo supera £ 30 milioni (€
15.493,71) ma non £ 60 milioni (€ 30.987,41).
4. Per gli studenti universitari iscritti all’università distante almeno 100 Km
dal Comune di residenza e comunque in una provincia diversa, spetta la
detrazione dei canoni di locazione pari al 19% di una somma fino a € 2.633
(quindi € 500).
• Questa detrazione è estesa dal 2007 agli studenti assegnatari di un alloggio di
università, collegi, cooperative ed enti per il diritto allo studio (novità contenuta
nella Finanziaria 2008 in corso di approvazione).
Il comune di Bologna applica uno sconto ICI pari al 100%
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3. LOCAZIONI TRANSITORIE (Legge 431/98)
Come funziona
• Il proprietario o l’inquilino devono avere la necessità momentanea di affittare un
alloggio.
L’esigenza transitoria va dichiarata nel contratto (che dura da 1 a 8 mesi) e quella
dell’inquilino va provata con documentazione da allegare al contratto.
Canone
• Nei capoluoghi di provincia e nei comuni circostanti Roma, Milano, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, i canoni potranno essere
superiori fino al 20%, rispetto a quello del contratto concordato di 3+2 anni, se tale
possibilità è prevista nel relativo accordo territoriale. Negli altri comuni, il canone è
libero.
Sconti fiscali per il proprietario
• L’imponibile del canone scende del 15%.
Il comune di Bologna applica uno sconto ICI pari al 100%
Sconti fiscali per l’inquilino
• Gli stessi previsti per i contratti a “canone libero”, se ricorrono le condizioni
(novità contenuta nella Finanziaria 2008 in corso di approvazione).
4. CASE VACANZA E BOX (fuori dalla Legge 431/98)
Come funziona
• I contratti sono utilizzabili da chi offre in locazione: una casa per le vacanze, per breve
periodo; un box auto; una casa classificata dal Catasto come di lusso (cioè inserita nella
categoria A/1); una casa classificata come villa (categoria A/8); una casa vincolata dalla
Soprintendenza come bene storico, artistico o culturale, ai sensi delle leggi statali.
Durata del contratto: massimo 30 anni, minimo libero.
Canone
• Libero, con accordi proprietario – inquilino.
Sconti fiscali
• Nessuno.
lunedì 17 ottobre 2011
COME CALCOLARE LA SUPERFICIE COMMERCIALE DI UN IMMOBILE
Molti di voi vorrebbero calcolare la superficie commerciale del loro immobile..
CLICCATE QUI per farlo on line
Sandra Pellizzari
martedì 4 ottobre 2011
LE CLASSI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI
Classi Energetiche
venerdì 12 agosto 2011
COME E QUANDO REGISTRARE I CONTRATTI D'AFFITTO
QUALI CONTRATTI DEVONO ESSERE REGISTRATI ?
La L. 449/97, art. 21 co.18, ha introdotto l'obbligo della registrazione per tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell'anno.
ENTRO QUANDO DEVONO ESSERE REGISTRATI ?
Per i contratti di locazione di beni immobili, ed esclusivamente per questi, è prevista l'autoliquidazione da parte del contribuente. La registrazione del contratto ed il pagamento dell'imposta vanno fatti entro 30 giorni dalla data degli atti (o dall’inizio della loro esecuzione, in caso di contratto verbale)
A QUANTO AMMONTA L'IMPOSTA ?
L'imposta di registro è pari al 2 % del canone annuo, con un minimo di € 67.
ENTRO QUANDO VA FATTO IL PAGAMENTO ?
Il pagamento dell'imposta vanno fatti entro 30 giorni dalla data degli atti.
Il pagamento dell'annualità successiva va effettuato entro il ventesimo giorno dalla data di scadenza annuale.
A CHI SPETTA IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA ?
Il pagamento spetta al locatore ed al conduttore in parti uguali, ma entrambi rispondono in solido del pagamento dell'intera imposta.
ESISTONO DEGLI SCONTI ?
Per i contratti di locazione (e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale la stessa legge prevede la facoltà di corrispondere al momento della registrazione l'imposta di registro commisurata all'intera durata del contratto, oppure di versarla anno per anno. Chi sceglie la prima ipotesi ha diritto ad una detrazione dell'imposta, in misura percentuale, pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità.
Es:
Durata contratto (anni) | Metà del tasso di interesse legale | Detrazione % |
6 | 1,25 | 7,5 |
5 | 1,25 | 6,25 |
4 | 1,25 | 5 |
3 | 1,25 | 3,75 |
2 | 1,25 | 2,5 |
Se il contratto viene risolto anticipatamente ed è stato versato l'importo relativo all'intera durata del contratto, chi ha pagato ha diritto al rimborso delle annualità successive a quelle in corso.
QUALI SONO LE SANZIONI PER RITARDATO PAGAMENTO
Nuove sanzioni in vigore dal 01/04/1998 (art.1 D. Lgs. 473/1997).
Dal 1/4/1998, in caso di ritardato pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione, si applicano le seguenti soprattasse:
DOVE SI VERSA L'IMPOSTA ?
Dal 1° gennaio 1998 sono stati soppressi i servizi di cassa degli uffici I.V.A. e Registro e quindi tutti i versamenti che prima venivano effettuati presso quegli uffici devono essere eseguiti presso gli sportelli delle banche e dei concessionari della riscossione (ex esattorie) e presso gli uffici postali.
I versamenti devono essere effettuati compilando l'apposito mod. 23 disponibile presso tutti gli istituti bancari utilizzando i seguenti codici tributo e causali:
Codici tributo :
115T - imposta di registro per i contratti di locazione fabbricati-prima annualità (2% prima annualità);
112T - imposta di registro per contratti di locazione fabbricati-annualità successive (2% annualità successive);
107T - imposta di registro per contratti di locazione fabbricati-intero periodo;
114T - imposta di registro per proroghe (contratti di locazione e affitti);
108T - imposta di registro per affitto fondi rustici
671T - Soprattassa
731T - Interessi
Causali
RP Prima annualità
RC Annualità successive
L'ufficio al quale va inviato il conto corrente e' quello presso il quale è stata effettuata la prima registrazione.
ATTENZIONE!
Sul modello F23 deve essere indicato sempre il codice dell'ufficio presso il quale si intende registrare il contratto.Cosa serve per la registrazione
Ravvedimento
Nel caso in cui le parti presentano il contratto oltre il termine fisso stabilito, contestualmente all'imposta di registro va versata la sanzione pari a:- 15 per cento in caso di ritardo inferiore ai trenta giorni
- 24 per cento in caso di ritardo dal mese all'anno
- 120 per cento oltre l'anno di ritardo
oltre gli interessi di legge da versarsi utilizzando il modello F23 con il codice tributo 731T.
DOVE SI REGISTRANO I CONTRATTI ?
La registrazione degli atti va fatta all'ufficio del Registro. Oltre all'atto occorre presentare l'attestazione di pagamento (mod. F23), la richiesta di registrazione nonché un modello con la distinta degli atti presentati con la relativa liquidazione e indicazione del versamento.
Per le successive registrazioni l'ufficio al quale va inviato il conto corrente e' quello presso il quale è stata effettuata la prima registrazione.
I CONTRATTI DI COMODATO
I contratti di comodato di beni immobili scritti (redatti come atto pubblico, con scrittura privata o non autenticata) sono soggetti all'imposta di registro nella misura fissa di 129,12 euro.
I contratti di comodato in forma verbale (sia di beni immobili che mobili) non sono soggetti all'imposta di registro
Se cambia l'inquilino
Se cambia il proprietario
Non è necessario alcun adempimento.Risoluzione anticipata
Proroga del contratto
Rinnovo del contratto
Ricontrattazione del canone
Adeguamento Istat
Locazione di immobile arredato
Garanzia fidejussoria
giovedì 30 giugno 2011
CALCOLA DA SOLO L'IRPEF!!
Ciao a Tutti
L'Irpef (imposta sul reddito delle persone fisiche) è nata con la riforma tributaria del 1973. Un'altra riforma approvata nel 2003 stabilisce la sua sostituzione con l'Ire (imposta sul reddito): in realtà però il cambiamento di nome non è mai divenuto effettivo e tutti documenti ufficiali, compresi i modelli di dichiarazione, continuano a parlare di Irpef. Sono soggette all'Irpef le persone fisiche e in alcuni casi le società, che però la versano attraverso i soci. Chi risiede in Italia paga sui redditi prodotti in patria o all'estero, mentre i non residenti pagano per i redditi prodotti nel territorio italiano. Il gettito Irpef complessivo è di circa 130 miliardi di euro l'anno, oltre un terzo del totale delle entrate tributarie complessive.
L'Irpef è un'imposta progressiva: la percentuale del prelievo aumenta in base al reddito. In passato questa progressività era ottenuta con aliquote e scaglioni. In seguito sono stati inseriti altri elementi come le detrazioni e più recentemente il sistema di deduzioni noto come "no tax area". Nel 2007 si è tornati alle detrazioni. La conseguenza di queste continue innovazioni è che anche in casi relativamente semplici non è facilissimo farsi un'idea dell'imposta dovuta mediante un semplice calcolo con carta e penna. Ad esempio con il sistema in vigore nel 2006 le aliquote venivano applicate su un imponibile ridotto dalla deduzione (tanto maggiore quanto più il reddito è basso): proprio determinare l'importo della deduzione risulta un po' laborioso. Dall'anno seguente invece le detrazioni, variabili, riducono l'imposta calcolata in base alle aliquote. Questo sito vuole offrire la possibilità di valutare con un colpo d'occhio il peso dell'Irpef: comprende quindi solo gli elementi base, la situazione lavorativa e quella familiare, tralasciando altri sgravi fiscali ai quali il singolo contribuente può avere diritto.
cliccando questo semplice link troverete il modo di calcolare la Vostra Irpef
CLICCA QUI PER IL CALCOLO
semplice e utile :)
OPPURE FALLO MANUALMENTE SEGUENDO QUESTO SCHEMA:
La procedura di calcolo dell'Irpef 2011
1) Individua tutte le tue fonti di reddito relative all'anno fiscale 2011;2) Per ciascuna fonte di reddito ricava il reddito lordo percepito nel 2011;
4) All'imponibile Irpef lordo sottrai tutti gli oneri deducibili e la deduzione relativa all'abitazione principale. Otterrai l'imponibile Irpef netto;
5) Lo scaglione Irpef che contiene il tuo imponibile Irpef netto è detto scaglione di riferimento;
8) Ottenuta l'imposta Irpef lorda si calcola quella netta sottraendo tutte le detrazioni fiscali a cui si ha diritto;
9) L'imposta Irpef netta rappresenta l'importo da pagare all'Agenzia delle Entrate come Irpef 2011.
Tabella degli scaglioni e aliquote Irpef 2011
A seguire la tabella degli scaglioni e delle aliquote Irpef relative all'anno di imposta 2011:| Scaglioni reddito 2011 | Aliquota | Irpef lordo 2011 |
|---|---|---|
| da 0 a 15.000 euro | 23% | 23% del reddito |
| da 15.000,01 a 28.000 euro | 27% | 3.450 + 27% sulla parte eccedente i 15.000 euro |
| da 28.000,01 a 55.000 euro | 38% | 6.960 + 38% sulla parte eccedente i 28.000 euro |
| da 55.000,01 a 75.000 euro | 41% | 17.220 + 41% sulla parte eccedente i 55.000 euro |
| oltre 75.000 euro | 43% | 25.420 + 43% sulla parte eccedente i 75.000 euro |
Sandra Pellizzari
FONTE:IRPEF.INFO
venerdì 24 giugno 2011
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
ATTENZIONE
In base al Decreto del 17 dicembre 2010, n. 256 (pubblicato nella GU n. 27 del 3 febbraio 2011), è in vigore dal 18 febbraio 2011 il Regolamento del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.
I mutuatari devono avere alla data di presentazione della domanda di mutuo i seguenti requisiti:
1. età inferiore a 35 anni (anche per le coppie coniugate tale requisito deve essere soddisfatto da entrambi i componenti il nucleo familiare);
2. un reddito complessivo rilevato dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro. Inoltre, non più del 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF deve derivare da contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
3. non essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquistato la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L'immobile da acquistare per essere adibito ad abitazione principale non deve rientrare nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e non deve avere una superficie superiore a 90 metri quadrati.
Per leggere il testo del decreto, cliccare qui.
- l'imposta di registro, o in alternativa l'Iva, si paga con aliquota ridotta;
- le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa.
Lo sconto fiscale vale anche per l'acquisto di pertinenze, sia pure effettuato con atto separato, ma con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali:
- C/2, cantina o soffitta;
- C/6, box o posto auto;
- C/7, tettoia chiusa o aperta.
ABITAZIONE
L'acquirente, o gli acquirenti, devono dichiarare nell'atto di compravendita:
Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia non è richiesta la condizione della residenza nel Comune dove si trova l'immobile acquistato con le agevolazioni prima casa. PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI L'acquirente decade dalle agevolazioni prima casa quando:
La decadenza dell'agevolazione comporta il recupero delle imposte nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto) nonché l'applicazione di una sanzione pari al 30% delle maggiori imposte dovute, oltre gli interessi di mora. Precisamente: - il residuo 4% di imposta di registro o il 6% di iva; - l'imposta ipotecaria del 2%; - l'imposta catastale dell'1%. Viene applicata, inoltre, una soprattassa del 30% e sono dovuti gli interessi legali del 2,5% dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2007, del 3% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009, dell'1% dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010, dell'1,5% dal 1° gennaio 2011. Il contribuente può sanare il debito con il Fisco se, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, versa le imposte dovute più interessi e soprattassa ridotta ad 1/4 (un quarto). Per la vendita della casa entro 5 anni dall'acquisto, oltre al ricalcolo delle imposte con l'applicazione delle aliquote ordinarie ed alla sanzione del 30%, è dovuta la tassazione con aliquota del 20% sulle plusvalenze, ma solo se l'immobile non sia stato adibito ad abitazione principale per la maggior parte del periodo di detenzione dell'abitazione.
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| FONTE: FISCO LE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOSSIER.NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









