CHI SIAMO

L.B.N. Progetto Casa è un'evoluzione della classica agenzia immobiliare, ci occupiamo della gestione e compravendita di immobili, di brokeraggio di yacht di lusso e imbarcazioni di ogni genere oltre a mutui immobiliari e nautici.

Questa particolare triangolazione ci permette di avvalerci di un vasto e importante portafoglio clienti, dalla persona che vuol investire alle ditte in cerca di abitazioni da ristrutturare al cliente in cerca della prima o della seconda casa.

Ci occupiamo inoltre di perizie, pratiche catastali e certificazioni energetiche in tutto il Piemonte e la Liguria

Con Noi troverete serietà, competenza e affidabilità. contattateci con fiducia

FACEBOOK: Lbn Progetto Casa

Skype: lbnprogettocasa

EMAIL: lbnprogettocasa@gmail.com

Forum: http://lbnprogettocasa.forumfree.it/

sito web:http://progettocasa-varazze.agenzie.casa.it/

TEL 019/2076890 begin_of_the_skype_highlighting end_of_the_skype_highlighting MOB:388/3559975 end_of_the_skype_highlighting

mercoledì 18 maggio 2011

CALCOLO VALORE NUDA PROPRIETA'

Visto il crescente interesse sulla vendita della sola nuda proprietà vi inserisco un ottimo link dove calcolare quanto varrebbe il Vostro immobile se desideraste vendere solo la nuda proprietà mantenendo l'usufrutto per Voi o per gli attuali Usufruttuari

http://www.studiomanente.net/conti/ux.html

lunedì 16 maggio 2011

OBBLIGO DI SCRIVERE LA CLASSE ENERGETICA NEGLI ANNUNCI IMMOBILIARI

Il 03 Marzo 2011 il Governo ha emanato il Decreto Legislativo che, all’art. 13 comma 2 quater, recita testualmente: <<Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.>>
Dal 01 Gennaio 2012, dunque, sarà obbligatorio indicare la cosiddetta “classe energetica” degli immobili negli annunci commerciali di vendita.
Finora, l’Attestato di Certificazione Energetica sembrava essere l’ennesimo incartamento da produrre al rogito, l’ultima trovata per far spendere un po’ di soldi ai venditori/locatori.
Non è così.
Come per gli elettrodomestici (il paragone è estremo quanto comune), per l’acquisto dei quali tutti siamo ormai consapevoli che esistono diverse categorie energetiche, a seconda dei consumi e delle prestazioni in termini energetici, anche gli immobili hanno una categoria o “classe” energetica.
Questa categoria è intrinseca e propria di ogni cespite, il compito del tecnico abilitato è quello di misurare le prestazioni energetiche e di riportarle sull’ACE, sintetizzando i risultati in una lettera dell’alfabeto secondo una graduatoria che va dalla G, per gli edifici con consumi energetici più elevati, fino alla A, per quelli più virtuosi (esistono in verità edifici in categoria A+ e Casaclima Oro che hanno prestazioni energetiche ancora migliori rispetto alla A).
Il Certificato vale 10 anni o fintanto che non si modificano le caratteristiche energetiche dell’immobile.
Va infatti aggiornato ogniqualvolta si effettuano miglioramenti esterni, come azioni sull’involucro per aumentare l’isolamento termico, oppure interni, come la sostituzione degli infissi, l’installazione di nuove caldaie a condensazione o di condizionatori a basso consumo.
L’obbligo di inserire la classe energetica negli annunci commerciali immobiliari, dunque, chiude il cerchio di un percorso che, nel tempo, porterà gli acquirenti ad avere maggior consapevolezza di ciò che sono interessati ad acquistare e, così come avviene negli elettrodomestici, spingerà il mercato ad apprezzare maggiormente le case con classi energetiche più alte.
Volendo portare la norma nella realtà pratica, non possiamo dimenticare che il patrimonio immobiliare italiano è, per la quasi totalità, assai obsoleto, basti pensare ai centri storici di ogni comune, all’edilizia di fine ’800 o primi ’900 e così via.
E’ innegabile il fascino degli edifici di rilevanza storica e probabilmente i loro valore non verrà inizialmente scalfito dalle novità sopradescritte, tuttavia riteniamo che molto si possa fare per migliorarne la resa energetica e, siamo certi, questa sarà la nuova scommessa per l’edilizia italiana.
Comuni importanti come Firenze hanno già attuato piani a volumi zero per creare nuovi alloggi, mettendo comunque in moto tutto l’indotto del settore edile, semplicemente recuperando vecchi palazzi, caserme dismesse, quindi senza sacrificare nuovo territorio.
Lo scenario che auspichiamo per il futuro è dunque di nuove costruzioni pressochè autonome energeticamente (riducendo i consumi, installando impianti di produzione autonoma di energia come solare, geotermico, mini-eolico, ecc.) in alte classi energetiche che verranno premiate dal mercato con valori al mq decisamente più elevati, unitamente a vecchi edifici che, senza rinunciare al proprio fascino, possano risalire la china colmando il gap energetico che negli anni si era creato.
Troppo spesso i valori degli immobili vengono condizionati da quello che comunemente si definisce lo “stato” (da ristrutturare, buono, ristrutturato), un parametro non valutabile, difficilmente documentabile se non esteticamente.
La Certificazione Energetica fornirà finalmente parametri certi che aiuteranno il mercato a muoversi verso un migliore e più consapevole utilizzo delle risorse.

FONTE: AGENTE IMMOBILIARE MASSIMILIANO PODESTA'

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

L’attestato di certificazione energetica è un documento redatto da un professionista specializzato, il "certificatore energetico", o da un organismo preposto, sulla base di criteri generali e di apposite metodologie di calcolo.
La certificazione energetica ha la funzione di attestare la prestazione e le caratteristiche energetiche di un edificio, in modo da consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge, unitamente ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell’edificio.
L’attestato di certificazione energetica ha validità per dieci anni e deve essere aggiornato quando vi siano interventi che modifichino la prestazione energetica dell’edificio o degli impianti termici.


La certificazione energetica degli edifici è obbligatoria per tutte le categorie di edifici, secondo la seguente scadenza temporale e nei seguenti casi:
- dal 1° settembre 2007:
  • edifici di nuova costruzione, interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione, ristrutturazioni edilizie superiori al 25 %, recupero dei sottotetti a fini abitativi e ampliamenti volumetrici superiori al 20%;
  • per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero che avvenga mediante la cessione di tutte le unità immobiliari che lo compongono effettuata con un unico contratto;
  • a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2010, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2;
  • per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio o degli impianti.
- dal 1° gennaio 2008:
  • contratti Servizio Energia e Servizio Energia, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
- dal 1° luglio 2009:
  • trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
- dal 1° luglio 2010:
  • contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, siano essi nuovi o rinnovati, riferiti a una o più unità immobiliari.


Spicca l’obbligo di allegare, dal 1° luglio 2009, l'attestato di certificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari, tra i quali rientrano, oltre alla compravendita, la permuta, il conferimento in società, le assegnazioni ai soci in sede di liquidazione; e, comunque, tutte le altre ipotesi che prevedono l’immissione del bene nel mercato immobiliare e la sua successiva commercializzazione.
Lattestato di certificazione energetica (o di qualificazione energetica in caso di carenze normative da parte delle Regioni e delle Provincie) è necessario per accedere alle agevolazioni fiscali in tema di risparmio energetico.

TRASU cosa è e il pagamento

La TARSU si paga una volta l'anno anche con più rate (il comune stabilisce come e quando) sulla base della superficie dell’immobile ed è corrisposta in base a tariffe prestabilite appunto dal municipio, che possono dipendere dall’uso dell’immobile stesso (appartamento, ufficio, negozio ecc). Ogni comune prevede le tariffe, sgravi ecc. in modo autonomo anche tenuto conto del costo di gestione del servizio stesso. Il soggetto passivo d'imposta è colui "che utilizza l'immobile", da ciò se ne deduce che se l'immobile ad esempio non viene utilizzato la TARSU non è dovuta. E' naturale che non è possibile che si possa essere esenti se l'immobile è provvisto di utenze attive (luce, acqua e gas), mentre se queste sono chiuse la relativa tassa non è dovuta.

cedola secca e cessione di fabbricato

Da aprile 2011 la comunicazione di pubblica sicurezza per le cessioni di fabbricati sulle locazioni è dovuta nel caso si registri un contratto di locazione usufruendo della tassazione Irpef come sinora fatto. Nel caso di registrazione del contratto usufruendo dell'agevolazione della "CEDOLARE SECCA" tale comunicazione non è più dovuta
Post di benvenuto!!